12 ottobre 2013

Annegamento del bimbo: colpa dell'educatrice e del bagnino.

Non sortiscono il risultato sperato neppure gli argomenti esposti dalla L..

In ordine alla pretesa non prevenibilità dell'evento basti richiamare quanto immediatamente sopra esposto e alle esatte osservazioni della Corte territoriale (pag. 15), la quale ha chiarito che il compito dell'assistente è proprio quello di scongiurare sul nascere situazioni di pericolo, non solo ove le stesse appaiano macroscopicamente percepibili (come nel caso di colui che vistosamente si dimena non sapendo nuotare), ma soprattutto nelle ipotesi in cui il bagnante, vittima di una un malore, manifestatosi in forma subdola, si abbandoni, inerte e silente, sull'acqua.

Nonostante il tentativo d'insinuare perplessità sul punto, emerge nitidamente dalle risultanze istruttorie, riprese dalla sentenza di primo grado (non v'è dubbio che le argomentazioni del Tribunale, note alla Corte d'appello e all'imputato, coerenti con il percorso logico del secondo giudice, integrino la motivazione di quest'ultimo - cfr. a riguardo della motivazione per relationem, Sez. 2^, 17/2/2009, n. 11077 -), che il bambino, il quale non presentava patologie o anomalie significative (l'escoriazione a uno degli arti Inferiori era dovuto all'avvio di fenomeno putrefattivo post mortem), morì a causa dei gravi danni cerebrali procuratigli dall'anossia asfittica e, quindi, in definitiva, a causa del bagno in piscina (per un caso in cui si è ritenuta analoga causalità tanatologica, cfr. Cass. Sez. 4^, n. 4462/06 del 14/12/2005).

Il compito dell'imputata non era affatto inesigibile: era emerso, già dalla sentenza del Tribunale, richiamata dalla Corte territoriale, che, al contrario dell'asserto difensivo, pur non negata l'onerosità del compito (e di ciò i giudici del merito terranno conto nel determinare il trattamento penale), la L., posizionandosi adeguatamente, era in condizione di avere una buona visuale di tutta l'area sottoposta alla sua vigilanza, peraltro, in quel momento scarsamente frequentata; ciò esattamente al contrario del caso sottoposto al vaglio di questa Corte (Cass., Sez. 4^, n. 38024 del 15/6/2012), impropriamente richiamato dalla predetta imputata.

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 18-04-2013) 04-06-2013, n. 24165


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