12 ottobre 2013

Accertata l’intesa collusiva, le assicurazioni devono risarcire il cliente

La giurisprudenza di questa Corte ha più volte chiarito che la prescrizione non necessariamente decorre dalla data in cui il fatto si è verificato nella sua materialità e realtà fenomenica (nella specie, richiesta di un prezzo eccessivo e ricezione del relativo pagamento); ma piuttosto dal momento in cui esso si evidenzi all'esterno con tutti i connotati che ne determinano l'illiceità (cfr., con riferimento ad altra fattispecie, Cass. civ. Sez. 3, 21 febbraio 2003 n. 2645, ed in relazione al caso in esame, Cass. civ. Sez. 3, 2 febbraio 2007 n. 2305: ".... l'azione risarcitoria da intesa anticoncorrenziale, proposta ai sensi del secondo comma della L. 10 ottobre 1990, n. 287, art. 33, si prescrive, in base al combinato disposto degli art. 2935 e 2947 c.c., in cinque anni dal giorno in cui chi assume di aver subito il danno abbia avuto, usando l'ordinaria diligenza, ragionevole ed adeguata conoscenza del danno e della sua ingiustizia").

[...]

Il motivo è fondato, sotto il profilo dell'assolvimento dell'onere probatorio.

La ricorrente ha chiesto il risarcimento dei danni subiti a causa dell'illecito concorrenziale, che lo ha posto in condizione di dover pagare un premio di assicurazione RCA superiore a quello che avrebbe potuto essergli richiesto in mancanza dell'illecito.

Se è pur vero che l'onere di fornire la prova del nesso causale grava in linea di principio sul danneggiato, è principio altrettanto generale che la prova può essere fornita anche tramite presunzioni, gravi, precise e concordanti, ai sensi degli art. 2727 e 2729 c.c., e che la giurisprudenza di questa Corte ha più volte rilevato, nell'esame di casi analoghi a quello in oggetto, che la motivazione del Provvedimento n. 8546/2000 dell'AGCM, evidenzia molteplici accertamenti e rilievi, sulla base dei dati acquisiti nel corso dell'istruttoria che ha preceduto la sua decisione, tali da offrire quanto meno la prova presuntiva del collegamento causale qui controverso. Ed ha effettivamente affermato il principio richiamato dal ricorrente, per cui - ove l'assicurato produca in giudizio la polizza assicurativa ed il provvedimento amministrativo che ha accertato l'intesa illecita - il giudice potrà desumere l'esistenza del nesso causale anche attraverso criteri di alta probabilità logica e per il tramite di presunzioni, salvo che l'assicuratore offra adeguati elementi di prova in contrario (cfr. Cass. civ. Sez. 3, 2 febbraio 2007 n. 2305; Cass. civ. Sez. 3, 26 maggio 2011 n. 11610; Idem, 9 maggio 2012 n. 7039, fra le tante).

L'AGCM ha accertato che lo scambio di informazioni fra le compagnie assicuratrici è andato ben oltre le finalità - lecite e fisiologiche per le imprese del settore - di comunicarsi i dati rilevanti per la determinazione del c.d. premio puro (cioè di quella parte del premio che è commisurata alla natura e all'entità dei rischi), e si è esteso a comprendere i c.d. dati sensibili, che concorrono a determinare l'importo del premio commerciale: cioè del premio concretamente convenuto in polizza, che include, oltre al premio puro, le imposte, i caricamenti corrispondenti ai costi ed alle spese generali, e soprattutto l'utile di impresa (cfr. pp. 239 - 251, 257 del Provvedimento n. 8546/2000). Ciò ha consentito alle imprese partecipanti di "coordinarsi rapidamente.....su di un equilibrio di mercato collusivo, anche in assenza di accordi espliciti sui prezzi" e di "adeguare le proprie strategie alla realizzazione di equilibri di prezzo a cui sia associato il massimo profitto congiunto per l'industria nel suo complesso, con grave danno per il corretto funzionamento del mercato e per i consumatori" (pp. 251; 254 ss.).

[...]

Il comportamento collusivo ha infatti impedito che le imprese stesse fossero indotte ad operare in modo da ridurre i loro costi per poter ridurre i prezzi, comportamento che rientra fra i benefici effetti di un mercato concorrenziale (cfr. pp. 77, 78, 240, 259 ss., 263).

Il Consiglio di Stato, nel confermare per questa parte la decisione dell'Autorità, ha a sua volta rilevato che neppure il fatto che il settore assicurativo della RCA operi in perdita vale ad escludere l'illiceità dello scambio di informazioni sui dati sensibili, anche e soprattutto perchè il comportamento collusivo, eliminando ogni incertezza sul comportamento dei concorrenti, disincentiva "ogni diversa politica commerciale, potenzialmente idonea anche a mutare le condizioni di perdita del mercato" (cfr. Cons. Stato, sentenza n. 2199/2002, par. 7.2.5).

E' nota del resto la polemica circa l'aggravio dei costi del settore assicurativo, provocato per esempio dalle anomalie del sistema di distribuzione ed in particolare, dagli oneri economici inerenti al peculiare assetto delle agenzie di assicurazione.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 04-06-2013, n. 14027


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