17 maggio 2013

L'onere autocertificativo ai fini delle spese ex art. 152 disp. att.


Il ricorso è manifestamente fondato alla stregua della giurisprudenza di questa S.C. (cfr. Cass. 12.5.09 n. 10875), cui va data continuità, secondo la quale i testuali riferimenti normativi (che si leggono nell'art. 152 disp. att. c.p.c.) all'anno precedente a quello di instaurazione del giudizio e alle conclusioni dell'atto introduttivo, nonchè il previsto necessario impegno di comunicare le variazioni reddituali rilevanti fino a che il processo non sia definito (e non già fino alla conclusione del relativo grado di giudizio), stanno ad indicare che l'onere autocertificativo imposto alla parte ricorrente deve essere assolto con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado ed esplica la propria efficacia anche nei gradi successivi, valendo, fino all'esito definitivo del processo, l'impegno di comunicare le variazioni reddituali eventualmente rilevanti.

Cass. civ. Sez. VI - Lavoro, Ord., 13-03-2013, n. 6403


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