Sito di informazione giuridica a fini divulgativi. Segui il "blawg" dell'Avv. Maurizio Storti, Avvocato Cassazionista. Il blawg (o legal blogging) nato dall'unione delle due parole "blog" e "law" è finalizzato ad agevolare la comprensione, per tutti gli utenti interessati, dei temi di diritto e delle vicende "legali" così come fotografate dalla Corte di Cassazione, dalle Corti e dai Tribunali di merito i quali, con il loro diritto c.d. vivente, integrano le norme scritte.
17 maggio 2013
Esecuzione forzata e successione
La resistente Equitalia Friuli Venezia Giulia s.p.a., dal canto suo, ha evidenziato che l'esistenza di beni ereditari ulteriori e diversi da quelli pignorati costituiva e costituisce, contrariamente a quanto affermato dal giudice di merito, fatto pacifico in causa (confr. pag. 3, 4, 5 e 6 del controricorso).
Tanto premesso e precisato in ordine alle deduzioni bine et inde formulate, non è inutile ricordare che questa Corte ha già avuto modo di precisare: a) che l'espropriazione forzata dell'intera quota, spettante ad un compartecipe, dei beni compresi in una comunione, è certamente possibile, ma limitatamente a tutti i beni indivisi di una singola specie (immobili, mobili o crediti); b) che, iniziata l'espropriazione della stessa, il giudice dell'esecuzione può disporre la separazione in natura della quota spettante al debitore esecutato, se questa è possibile, o, in caso contrario, ordinare che si proceda alla divisione, oppure disporre la vendita della quota indivisa; c) che non è invece ammissibile l'espropriazione forzata della quota di un singolo bene indiviso, quando la massa in comune comprenda più beni della stessa specie, perchè, potendo, in sede di divisione, venire assegnato al debitore una parte di un altro bene facente parte della massa, il pignoramento potrebbe non conseguire i suoi effetti, per inesistenza nel patrimonio del debitore, dell'oggetto dell'esecuzione (confr. Cass. civ. 17 maggio 2005, n. 10334; Cass. civ. 20 dicembre 1985, n. 6549; Cass. civ. 23 ottobre 1967, n. 2615; Cass. civ. 13 agosto 1964, n. 2308).
Deriva da quanto sin qui detto che l'evoluzione del dialogo processuale non ha fatto venir meno l'interesse del ricorrente all'accoglimento delle censure svolte nei primi due motivi di ricorso.
Cass. civ. Sez. VI - 3, Ord., 19-03-2013, n. 6809
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento