10 marzo 2013

Il termine di decorrenza dell'efficacia del provvedimento di revoca del gratuito patrocinio


A conclusione del motivo viene formulato il seguente quesito: "Dica la Suprema Corte di Cassazione se, come eccepito dai ricorrenti con il presente ricorso, gli effetti giuridici coevi all'accertamento delle modificazioni reddituali, cui inerisce il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 136 al fine di individuare il termine di decorrenza dell'efficacia del provvedimento di revoca del gratuito patrocinio, decorrono dalla scadenza del termine per provvedere all'adempimento della dichiarazione dell'I.R.P.E.F. nell'anno successivo a quello di imposta in cui il reddito è maturato ovvero, come rileva il Tribunale remittente, nell'anno di imposta medesimo, precisando il preciso momento temporale da cui essi si producono".

Premessa la idoneità del quesito di diritto a rappresentare una alternativa alla opzione interpretativa recepita dalla sentenza impugnata consistente nel ritenere un differente termine di decorrenza dell'efficacia del provvedimento di revoca del gratuito patrocinio, i ricorso è tuttavia infondato perché la lettura che il ricorrente propone del D.P.R. n. 115 del 2002 non trova riscontro testuale nella norma contenuta nel D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136, comma 3, secondo cui la revoca del decreto di ammissione ha effetto dal momento dell'accertamento delle modificazioni reddituali indicato nel provvedimento di revoca e in tutti gli altri casi ha efficacia retroattiva. A sua volta il D.P.R. n. 115 del 2002, sempre nell'art. 36, nel prevedere che lo Stato ha, in ogni caso, diritto di recuperare in danno dell'interessato le somme eventualmente pagate successivamente alla revoca del provvedimento di ammissione, non pone alcuna distinzione di regime fra patrocinato e patrocinatore. Deve pertanto ritenersi che la revoca ha come effetto quello di ripristinare retroattivamente l'obbligo della parte assistita in giudizio di sopportare personalmente le spese della sua difesa (restando immutato il rapporto di rappresentanza e difesa nel processo che si fonda sulla designazione del difensore da parte del soggetto precedentemente ammesso al patrocinio a spese dello Stato: così Cass. 5 marzo 2010 n. 5364) (v. nel senso di cui sopra, Cass. 11 novembre 2011 n. 23635).

Cass. civ. Sez. II, Sent., 03-01-2013, n. 65


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