10 marzo 2013

Giudizio petitorio e litisconsorzio dei comproprietari


Questa Corte Suprema ha statuito che, al di fuori dei casi in cui la legge espressamente impone la partecipazione di più soggetti al giudizio instaurato nei confronti di uno di essi, vi è litisconsorzio necessario solo allorquando l'azione tenda alla costituzione o alla modifica di un rapporto plurisoggettivo unico, ovvero all'adempimento di una prestazione inscindibile comune a più soggetti; pertanto non ricorre litisconsorzio necessario allorchè il giudice proceda, in via meramente incidentale, ad accertare una situazione giuridica che riguardi anche un terzo, dal momento che gli effetti di tale accertamento non si estendono a quest'ultimo ma restano limitati alle parti in causa (Cass. 12.4.2011 n. 8379).

In senso conforme circa la necessità di un rapporto unico e di una situazione giuridica inscindibilmente comune a più soggetti (Cass. 13.1.2011 n. 712). Sono state ritenute cause inscindibili quelle nelle quali dopo la morte della parte, nel corso del processo, il giudizio prosegue nei confronti degli eredi (Cass. 25.3.2005 n. 6469, Cass. 14.5.1999 n. 4762 ex multis).

Ciò premesso , vero è che questa Corte (Cass. n. 203/1988) ha escluso il litisconsorzio nei confronti di tutti i soggetti destinatari del provvedimento di reintegra nel successivo giudizio petitorio, ma quando si tratti della demolizione di un'opera appartenente a più comproprietari (Cass. 12.8.1995 n. 8835, Cass. 12.6.1975 n. 2348) ha ritenuto esistere un litisconsorzio necessario.

Più specificamente ha ritenuto sussistere tale ipotesi nel caso dell'abbattimento di una recinzione con paletti in ferro e rete metallica (Cass. 18.2.2010 n. 3933, 11.11.2005 n. 22833).

Cass. civ. Sez. II, Sent., 03-01-2013, n. 66

Nessun commento: