20 febbraio 2013

Spese e inattività della parte "vincitrice"


G.M. ricorre per la revocazione dell'ordinanza di questa Corte n. 24618/10, del 3.12.2010 che - nel rigettare il ricorso da lui proposto per ottenere la cassazione del decreto con il quale la Corte d'Appello di Trieste aveva respinto la sua domanda di equo indennizzo ex L. n. 89 del 2001 - lo ha condannato al pagamento delle spese processuali in favore dell'intimato, Ministero dell'Economia e delle Finanze.

A sostegno dell'istanza di revocazione, G. deduce che il Ministero non gli ha mai notificato alcun controricorso e che si è limitato a depositare un "atto di costituzione" con il quale, nel concludere per il rigetto del ricorso, si è riservato di illustrare le proprie difese all'udienza di discussione, alla quale, tuttavia, non ha partecipato. Rileva, pertanto, che, poichè il Ministero non ha svolto alcuna attività difensiva, la statuizione di condanna alle spese è frutto di un errore materiale.

Il ricorso è fondato.

Nel fascicolo d'ufficio non v'è traccia di attività difensiva svolta dal Ministero.

La statuizione di condanna del G. al pagamento delle spese processuali, fondata, secondo quanto si legge nell'ordinanza impugnata, sul presupposto di fatto, frutto di evidente errore materiale, che la parte vittoriosa abbia resistito al ricorso, notificando un controricorso nel quale avrebbe analiticamente replicato alle difese della controparte, deve pertanto essere revocata.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 17-12-2012, n. 23203

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