20 febbraio 2013

Il rifiuto di stipulare nuova convenzione integra gli estremi del comportamento di buona fede del creditore


Non considera, la corte territoriale, che - come correttamente evidenziato dalla difesa della ricorrente (folio 48 dell'odierno atto di gravame) - il rifiuto opposto dalla C. alla stipula della nuova convenzione integra gli estremi del comportamento di buona fede del creditore volto a limitare le possibili conseguenze dannose cagionate dal comportamento illegittimo dell'amministrazione, attesa la materiale ed oggettiva impossibilità, per la società, di svolgere il servizio così come richiesto -. Comportamento di buona fede, dunque, e non piuttosto (come erroneamente opinato) condotta colposa di cui all'art. 1227 c.c., infondatamente ritenuta idonea ed elidere il rapporto etiologico tra la condotta dell'amministrazione e l'evento di danno: il rifiuto opposto dal legale rappresentante della Cogesi ha, in realtà, determinato l'interruzione del nesso di causa con l'evento di danno colpevolmente cagionato dall'amministrazione (l'illegittima, mancata assegnazione del servizio di riscossione), lasciando impregiudicata la questione delle conseguenze dannose risarcibili a seguito della realizzazione dell'evento stesso.

Il comportamento della ricorrente è, pertanto, correttamente riconducibile alla fattispecie astratta disciplinata dall'art. 1181 c.c. - rifiuto dell'offerta tardiva e parziale di esecuzione in forma specifica dell'obbligo risarcitorio da parte della controricorrente - nella evidente quanto legittima prospettiva di ottenere il risarcimento, integrale e per equivalente, dei danni lamentati.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 18-12-2012, n. 23316

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