20 febbraio 2013

La quietanza rilasciata dal creditore ha natura confessione stragiudiziale su questo fatto estintivo dell'obbligazione. No nella procedura fallimentare


L'unico motivo del ricorso principale ed il secondo dell'incidentale non tengono conto dell'orientamento giurisprudenziale di legittimità fatto proprio dal giudice a quo, dal quale il Collegio non ritiene vi siano ragioni per discostarsi.

Esso è compendiato oltre che nella massima, riportata nella sentenza della Corte d'Appello di Torino, di cui al precedente di legittimità n. 4288/05 ("La quietanza, rilasciata dal creditore al debitore all'atto del pagamento, ha natura di confessione stragiudiziale su questo fatto estintivo dell'obbligazione secondo la previsione dell'art. 2735 cod. civ., e, come tale, solleva il debitore dal relativo onere probatorio, vincolando il giudice circa la verità del fatto stesso, se e nei limiti in cui sia fatta valere nella controversia in cui siano parti, anche in senso processuale, gli stessi soggetti rispettivamente autore e destinatario di quella dichiarazione di scienza. Pertanto, nel giudizio promosso dal curatore del fallimento (ovvero, come nel caso di specie, dal commissario della liquidazione coatta amministrativa) del creditore per ottenere l'adempimento dell'obbligazione, deve negarsi che il debitore possa opporre la suddetta quietanza, quale confessione stragiudiziale del pagamento, atteso che il curatore, pur ponendosi, nell'esercizio di un diritto del fallito, nella stessa posizione di quest'ultimo, è una parte processuale diversa dal fallito medesimo.

Da tanto consegue che, nel predetto giudizio, l'indicata quietanza è priva d'effetti vincolanti ed assume soltanto il valore di un documento probatorio dell'avvenuto pagamento, apprezzabile dal giudice al pari di qualsiasi altra prova desumibile dal processo"), anche in quella di Cass. n. 14481/05 ("In tema di valore probatorio della quietanza nei confronti della curatela fallimentare, dalla anteriorità, con atto di data certa, della quietanza al fallimento non può ricavarsi anche la certezza della effettività del pagamento quietanzato, giacchè solo dalla certezza dell'avvenuto pagamento, mediante strumenti finanziari incontestabili (anche alla luce della legislazione antiriciclaggio, che impone cautele e formalità particolari ove vengano trasferiti valori superiori ad un certo importo), -, può trarsi la prova del pagamento del prezzo pattuito nell'atto di autonomia privata, idoneo al trasferimento del bene") ed in altre successive (cfr. Cass. n. 11144/09).

Cass. civ. Sez. III, Sent., 18-12-2012, n. 23318

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