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18 febbraio 2013
Pignoramento mobiliare e appartenenza dei beni
La sentenza impugnata è cassata, enunciandosi il seguente principio di diritto:
"In tema di espropriazione mobiliare presso il debitore, l'art. 513 cod. proc. civ., pone una presunzione di appartenenza al debitore dei beni che si trovano nella casa del debitore e negli altri luoghi a lui appartenenti. Pertanto, poichè l'attività svolta dall'ufficiale giudiziario in sede di pignoramento mobiliare è meramente esecutiva, deve ritenersi preclusa al medesimo qualsiasi valutazione giuridica dei titoli di appartenenza dei beni da sottoporre al pignoramento, rimanendo a disposizione degli eventuali terzi proprietari lo strumento processuale dell'opposizione di terzo all'esecuzione".
Non va dimenticato, peraltro, che l'azione proposta dall'odierna ricorrente è un'azione di responsabilità civile contro l'ufficiale giudiziario S.V. e, in via solidale, contro il Ministero della giustizia.
Tale azione è esperibile in base al citato art. 60 cod. proc. civ., il quale stabilisce il principio della responsabilità del cancelliere e dell'ufficiale giudiziario nei casi ivi indicati. Nè assume importanza il fatto che il creditore procedente abbia preferito - anzichè sollecitare il giudice alla fissazione di un termine secondo le modalità in precedenza ricordate - agire per l'immediato risarcimento dei danni, trattandosi di una scelta evidentemente discrezionale e non vigendo in materia i principi di cui alla L. 13 aprile 1988, n. 117, in tema di responsabilità civile dei magistrati.
Sarà tuttavia compito del giudice di rinvio, alla luce del principio sopra enunciato, stabilire se sussistano o meno gli estremi del dolo o della colpa, necessari per la configurazione dell'illecito civile fonte della relativa responsabilità.
Cass. civ. Sez. III, Sent., 20-12-2012, n. 23625
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