18 febbraio 2013

Entità della penale


Occorre preliminarmente richiamare i principi costantemente affermati da questa Corte in merito al sindacato del giudice sull'entità della penale: la pattuizione di una penale non si sottrae alla disciplina generale delle obbligazioni, per cui deve escludersi la responsabilità del debitore quando costui prova che l'inadempimento od il ritardo dell'adempimento dell'obbligazione cui accede la clausola penale, sia determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile (Cass. 1/8/2003 n. 11748; 30/1/1995 n. 1097);

L'apprezzamento sulla eccessività dell'importo fissato con clausola penale dalle parti contraenti, per il caso di inadempimento o di ritardato adempimento, nonchè sulla misura della riduzione equitativa dell'importo medesimo, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito il cui esercizio è incensurabile in sede di legittimità, se correttamente fondato, a norma dell'art. 1384 c.c., sulla valutazione dell'interesse del creditore all'adempimento con riguardo all'effettiva incidenza dello stesso sull'equilibrio delle prestazioni e sulla concreta situazione contrattuale, indipendentemente da una rigida ed esclusiva correlazione con l'entità del danno subito (Cass. 16/2/2012 n. 2231; Cass. 16/3/2007 n. 6158; Cass. 18/3/2003 n. 3998; 26/6/2002 n. 9295; 8/5/2001 n. 6380; 14/4/1994 n. 3475).

La natura "oggettiva" del criterio discende dal fatto che il giudice non deve tenere conto della posizione soggettiva del debitore e del riflesso che la penale può avere sul suo patrimonio ma solo dello squilibrio tra le posizioni delle parti; il riferimento all'interesse del creditore ha, poi, la funzione di indicare lo strumento per mezzo del quale valutare se la penale sia manifestamente eccessiva o meno; la difficoltà del debitore nell'eseguire la prestazione risarcitoria deve essere a sua volta oggettiva perchè tale difficoltà non riguarda, come detto, la situazione economica de debitore, ma l'esecuzione stessa della prestazione, ad esempio quando venga a mancare una proporzione tra danno, costo ed utilità (cfr., in motivazione, Cass. S.U. 13/9/2005 n. 18128).

Il fondamento del potere di riduzione viene generalmente individuato nella riconduzione dell'autonomia privata, della quale la clausola penale è espressione, nei limiti in cui è meritevole di tutela nell'ordinamento giuridico mediante un equo contemperamento degli interessi contrapposti (Cass. 9.11.1994, n. 9304; Cass. 24.4.1980, n. 2479).

Cass. civ. Sez. III, Sent., 20-12-2012, n. 23621


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