Sito di informazione giuridica a fini divulgativi. Segui il "blawg" dell'Avv. Maurizio Storti, Avvocato Cassazionista. Il blawg (o legal blogging) nato dall'unione delle due parole "blog" e "law" è finalizzato ad agevolare la comprensione, per tutti gli utenti interessati, dei temi di diritto e delle vicende "legali" così come fotografate dalla Corte di Cassazione, dalle Corti e dai Tribunali di merito i quali, con il loro diritto c.d. vivente, integrano le norme scritte.
18 febbraio 2013
CID e posizione dell'assicurazione
Con il settimo motivo, preliminare al quarto, quinto e sesto, il ricorrente denuncia: "Violazione dell'art. 111 Cost., e dei principi regolatori del giusto processo" per avere il Tribunale attribuito al C.I.D. natura di confessione e non di comunicazione, così violando il principio di parità delle parti perchè il danneggiato di fronte alla negazione dell'assicurazione non avrebbe tutela per esser da questa risarcito se non proponendo querela di falso nei confronti del C.I.D..
I motivi, congiunti, sono fondati.
Il D.L. 23 dicembre 1976, n. 857, art. 5, convertito nella L. n. 39 del 1977, ratione temporis applicabile (ed integralmente recepito nell'art. 143 T.U. delle assicurazioni), dispone:" Nel caso di scontro tra veicoli a motore per i quali vi sia obbligo di assicurazione i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro sono tenuti a denunciare il sinistro avvalendosi del modulo fornito dall'impresa, il cui modello è approvato con decreto del Ministro per l'Industria, il Commercio e l'Artigianato".. Quindi la prima funzione del "modulo", sostituendosi all'avviso che l'art. 1913 cod. civ., prescrive all'assicurato, è la denuncia del sinistro, all'assicuratore da cui l'assicurato chiede di esser garantito (Cass. 18709 del 2010), con tutte le modalità e circostanze del caso concreto che possono rilevare ai fini di agevolare la determinazione del danno e facilitare l'accertamento del diritto e le conciliazioni (Cass. 3276 del 1997). E poichè i nomi degli assicurati e delle compagnie di assicurazione costituiscono dati essenziali del modulo e a norma dell'art. 3, comma 1, del precitato D.L. 23 dicembre 1976, n. 857, alla richiesta risarcitoria presentata secondo le modalità indicate nella L. n. 990 del 1969, art. 22, deve esser allegata la copia del modulo di denuncia di cui all'art. 5, debitamente compilato, è dalla ricezione del medesimo che l'assicuratore ha l'onere di contestare l'esistenza del rapporto assicurativo.
Nella fattispecie invece emerge incontrovertibilmente dalla sentenza impugnata che, benchè l'art. 167 cod. proc. civ., comma 1, impone al convenuto di assumere specifica posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della sua domanda nella specie della L. n. 990 del 1969, art. 18, in base alla denuncia di sinistro effettuata dal proprietario/conducente F. con riferimento all'autoveicolo da lui condotto e alla sua responsabilità, contenuta nel modulo di cui al precitato art. 5, secondo quanto accertato dal giudice di appello - neppure in comparsa di risposta in primo grado l'assicurazione Unipol ha negato che il F. fosse suo assicurato per la responsabilità civile con conseguente preclusione al riguardo di nuove deduzioni in corso di causa. Pertanto le lamentate violazioni di legge sussistono e i motivi vanno accolti.
Cass. civ. Sez. III, Sent., 20-12-2012, n. 23614
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento