20 febbraio 2013

Responsabilità dei Giudici (1)


Va osservato preliminarmente che la L. 13 aprile 1988, n. 117, art. 4 al comma 1 statuisce che: "L'azione di risarcimento del danno contro lo Stato deve essere esercitata nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri. Competente è il tribunale del capoluogo del distretto della corte d'appello, da determinarsi a norma dell'articolo 11 del codice di procedura penale e dell'articolo 1 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271".

L'art. 11 c.p.p., comma 1 statuisce che: "I procedimenti in cui un magistrato assume la qualità di persona sottoposta ad indagini, di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato, che secondo le norme di questo capo sarebbero attribuiti alla competenza di un ufficio giudiziario compreso nel distretto di corte d'appello in cui il magistrato esercita le proprie funzioni o le esercitava al momento del fatto, sono di competenza del giudice, ugualmente competente per materia, che ha sede nel capoluogo del distretto di corte di appello determinato dalla legge". La competenza è determinata per il giudizio di responsabilità civile dei magistrati negli stessi termini in cui lo è in tema di domanda di equa riparazione della L. n. 89 del 2001, ex art. 3 per la quale è egualmente competente il giudice determinato a norma dell'art. 11 c.p.p..

Entrambe le disposizioni hanno conosciuto un'interpretazione che ne ha progressivamente ristretto l'ambito di applicazione ai soli casi di giudizio presupposto svoltosi davanti ai giudici ordinari di merito, per il resto dando spazio alle regole processuali di diritto comune (così, tra le altre, Cass. 5317 del 2008, 4480 del 2006, 11300 del 2004; 6551 del 2005; 3243 del 1996). Si è infatti ritenuto (Cass. 16.5.2005, n. 10191) che la competenza territoriale per la trattazione di siffatti ricorsi per giudici non ordinari o non articolati su base distrettuale (giudici amministrativi, contabili e corte di cassazione), deve essere individuata non già secondo il criterio della corte d'appello del distretto in cui ha sede il giudice competente, ai sensi dell'art. 11 cod. proc. pen., ma in base ai principi generali e, quindi, con riferimento all'art. 25 cod. proc. civ., per cui la competenza appartiene inderogabilmente alla corte d'appello nel cui distretto si trova il luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione. Ne consegue che il giudice territorialmente competente va individuato sulla base del luogo in cui si è consumato il fatto di responsabilità assunta, ovvero nel luogo in cui l'obbligazione deve essere eseguita, che si identifica, sulla base delle norme in tema di contabilità pubblica (del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, art. 54, comma 1, lett. d in relazione al R.D. 23 maggio 1924, n. 827, artt. 278, 287 e 407), in quello della tesoreria provinciale nella cui circoscrizione ha domicilio il creditore.

Sennonchè le S.U. di questa Corte hanno rivisitato la suddetta interpretazione restrittiva della competenza per territorio, relativamente alla L. 24 marzo 2004, n. 89, art. 3 ed hanno statuito che "Ai fini dell'individuazione del giudice territorialmente competente in ordine alla relativa domanda, il criterio di collegamento stabilito dall'art. 11 cod. proc. pen., va applicato con riferimento al luogo in cui ha sede il giudice di merito, ordinario o speciale, dinanzi al quale ha avuto inizio il giudizio presupposto, anche nel caso in cui un segmento dello stesso si sia concluso dinanzi alla Corte di cassazione, non ostandovi, sul piano lessicale, il termine "distretto" adoperato nell'art. 3 cit., il quale appartiene alla descrizione del criterio di collegamento e vale a delimitare un ambito territoriale in modo identico, quale che sia l'ufficio giudiziario dinanzi al quale il giudizio presupposto è iniziato e l'ordine giudiziario cui appartiene, in quanto ciò che viene in rilievo non è l'ambito territoriale di competenza dell'ufficio giudiziario, ma la sua sede." Il principio, con il relativo percorso argomentativo va adottato anche in tema di individuazione della competenza L. n. 117 del 1998, ex art. 4 che egualmente rinvia all'art. 11 c.p.p., con l'unico adattamento, pure intuito dal ricorrente, per cui non occorre aver riguardo all'intero processo, poichè non si versa in ipotesi di processo non conclusosi in termini di ragionevole durata (oggetto dell'equa riparazione), ma solo al segmento processuale in cui si è verificato il fatto di responsabilità per dolo o colpa grave, poichè solo questo è l'oggetto dell'azione ex L. n. 117 del 1988, ex art. 4.

[...]

Non è giustificato ipotizzare che il legislatore il quale affida ad una legge destinata a regolare la responsabilità civile di "tutti gli appartenenti alla magistratura ordinaria, amministrativa contabile, militare e speciali, che esercitano l'attività giudiziaria indipendentemente dalla natura delle funzioni" (art. 1) abbia espresso la volontà di statuire una diversità di disciplina della competenza mediante l'impiego della parola "distretto" anzichè con una specifica disposizione intesa a far salva l'applicazione della norma processuale civile.

Quindi, condividendo l'interpretazione resa da S.U. n. 6307/2010, per cui la ratio del rinvio recettizio al criterio dei cui all'art. 11 c.p.p. nell'individuazione del giudice competente è nel senso che i giudici ordinali che debbono decidere non siano prossimi a quelli speciali davanti ai quali il fatto di responsabilità si è verificato, e che dell'ufficio giudiziario viene in rilievo la sede e non l'ambito territoriale di competenza, deve affermarsi che il criterio di collegamento di cui all'art. 11 c.p.p., richiamato dalla L. n. 117 del 1988, art. 4 opera nei confronti di tutti i magistrati, ivi compresi quelli delle istituzione di vertice (Cassazione, Consiglio di Stato e Corte dei conti), atteso che tutti (anche quelli che non hanno un "distretto" di appartenenza) operano comunque di fatto in una sede, quale ambito territoriale, rispetto alla quale resta pur sempre possibile individuare la diversa sede ai sensi dell'art. 11 c.p.c..

Nella fattispecie, quindi, correttamente la corte di appello di Bari ha ritenuto che non sia competente il tribunale di quella sede - a norma della L. n. 117 del 1988, art. 4 - a giudicare sulla dedotta responsabilità civile dei magistrati del Consiglio di Stato, aventi sede in Roma.

Cass. civ. Sez. VI - 3, Ord., 27-12-2012, n. 23977


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