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20 febbraio 2013
Notifica - la mancata produzione dell'avviso di ricevimento
Preliminarmente, va rilevata l'inammissibilità del ricorso per il mancato perfezionamento della notificazione a mezzo del servizio postale, determinato dalla mancata produzione dell'avviso di ricevimento.
Al riguardo, va considerato che la notifica a mezzo del sevizio postale non si esaurisce con la spedizione dell'atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario, e l'avviso di ricevimento prescritto dall'art. 149 c.p.c., è il solo documento idoneo a provare sia l'intervenuta consegna, sia la data di essa, sia l'identità della persona a mani della quale è stata eseguita; ne consegue che, ove tale mezzo sia stato adottato per la notifica del ricorso per cassazione, la mancata produzione dell'avviso di ricevimento comporta non la mera nullità, bensì l'inesistenza della notificazione (della quale, pertanto, non può essere disposta la rinnovazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c.) e l'inammissibilità del ricorso medesimo (cfr. ex multis Cass. n. 70/2002, Cass. n. 8720/2003, Cass. n. 11257/2003, Cass. n. 2900/2004, cui adde Cass. n. 13639/2010), mentre, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 477 del 2002, soltanto gli effetti interruttivi per il notificante si verificano con la consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario (sempre che poi la notificazione si perfezioni).
Cass. civ. Sez. VI - Lavoro, Ord., 27-12-2012, n. 23942
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