Il Processo Telematico — Nel caso in cui l’ingiunzione di pagamento sia...
Nel caso in cui l’ingiunzione di pagamento sia stata emessa con formalità telematiche, ai fini della esecutorietà non è previsto il rilascio da parte del cancelliere dì attestazione di non interposta opposizione al decreto ingiuntivo, in quanto la normativa tecnica e le modalità di funzionamento del sistema informatico prevedono l’automatica segnalazione della pendenza di una opposizione, a mezzo di un altro specifico alert. Conseguentemente, il controllo giudiziale – in funzione della formula esecutiva – concerne la presenza o non dell’apposito alert da parte della cancelleria a cui compete di registrare lo specifico evento ostativo alla esecutorietà (n.b.: è consegnato avviso di opposizione): ciò vuol dire che in assenza di detto alert il giudice deve procedere emettendo il decreto di esecutorietà, a mezzo Consolle (cd. esecutorietà telematica).
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