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06 luglio 2012
In assenza della prova della complessità della causa è irragionevole la durata della procedura esecutiva durata più di tre anni
"Il termine triennale di durata ragionevole di un processo si applica al processo di esecuzione immobiliare, quando non sia possibile dimostrarne la complessità, anche con riguardo alle diverse e confliggenti posizioni del creditore istante, di quelli intervenuti e del debitore (cfr. Cass. civ. sezione 6^ - 1 ordinanza n. 13739 del 23 giugno 2011). Non risultano indicati, da parte della ricorrente, elementi specifici idonei a far escludere l'applicazione di tale termine ordinario mentre è pacifico che fra l'inizio della procedura e la prima udienza siano intercorsi ben 12 anni.
Il debitore esecutato è legittimato a proporre domanda di equa riparazione dovendosi considerare parte del processo esecutivo (argomenta ex Cass. civ. n. 16440 del 18 luglio 2006).
La motivazione della Corte di appello sul punto relativo alla sussistenza del danno non patrimoniale da irragionevole durata del procedimento esecutivo è esaustiva e priva di contraddizioni perchè consiste nel rilevare che indipendentemente dall'esito della procedura giudiziaria la parte ha diritto allo svolgimento della stessa in tempi ragionevoli.
Il ricorso va pertanto respinto con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di cassazione."
Cass. civ. VI - 1, Sent., 19-06-2012, n. 10063
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