20 febbraio 2013

La revisione dell'ordinamento disciplinare notarile: incostituzionale ?


Alla stregua delle riportate argomentazioni il collegio ritiene che la prospettata questione di costituzionalità involgente la L. n. 89 del 1913, art. 146, commi 1 e 2, come sostituito dalla D.Lgs. n. 249 del 2006, art. 29, in relazione all'art. 76 Cost., non sia manifestamente infondata in ordine al ravvisato eccesso di delega da parte del legislatore delegato, con riferimento ai principi e criteri direttivi definiti nella Legge Delega 28 novembre 2005, n. 246, art. 7, con particolare riferimento alla disposizione di cui al comma 1, lett. e), n. 3, riguardante la revisione dell'ordinamento disciplinare notarile mediante la "previsione della sospensione della prescrizione in caso di procedimento penale", che lo vincolavano, perciò, a legiferare entro questi ristretti limiti, senza il conferimento di un potere normativo delegato che potesse estendersi fino alla individuazione, in via generale, di una nuova disciplina dell'interruzione della prescrizione e dell'allungamento del termine della prescrizione stessa.

La questione di legittimità costituzionale è anche rilevante nel giudizio in questione dal momento che, ricadendo l'illecito disciplinare per il quale il ricorrente è stato sanzionato nell'ambito temporale di applicabilità del nuovo art. 146 della L. n. 89 del 1913 (essendo stato riportato in atti come commesso entro il dicembre 2007), l'eventuale declaratoria di incostituzionalità dei primi due commi dello stesso art. 146, come riformato con il D.Lgs. n. 249 del 2006, art. 29, comporterebbe, non applicandosi ipotesi interruttive e non tenendosi conto dell'allungamento del termine prescrizionale a cinque anni, che l'infrazione disciplinare (in virtù della reviviscenza del precedente disposto della L. n. 89 del 1913, art. 146, il quale prevedeva la durata della prescrizione in quattro anni senza contemplare ipotesi interruttive) si sarebbe già prescritta nel dicembre 2011, con la conseguenza che, nella presente sede di legittimità, dovrebbe pervenirsi (secondo la costante giurisprudenza di questa Corte) alla declaratoria di improcedibilità dell'azione disciplinare a carico del Dr. V. A..

Pertanto, ai sensi della L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 23, bisogna disporre l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, con la conseguente sospensione del presente giudizio e l'assolvimento degli adempimenti notificatori e di comunicazione prescritti dal comma 4 del citato art. 23.

Cass. civ. Sez. VI - 3, Ord., 20-12-2012, n. 23684


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