31 gennaio 2013

Sul contegno assunto dalla parte dichiarata soccombente


Tra i plurimi rilievi di cui l'impugnata decisione rende conto, assume rilievo dirimente il riscontrato rapporto di causalità tra il contegno dello S. e l'insorgere della lite, assolutamente decisivo ai fini del riscontro della soccombenza, la cui individuazione si compie infatti in base al detto principio di causalità "con la conseguenza che parte obbligata a rimborsare alle altre le spese anticipate nel processo è quella che, col comportamento tenuto fuori del processo stesso vi abbia dato causa" (Cass. nn. 25141/2006, 134 30/2007). Lo scrutinio in punto di fatto sul contegno assunto dalla parte dichiarata soccombente e sul nesso causale tra esso e l'insorgere della lite appartiene al giudice del merito e non è sindacabile in questa sede se risulta adeguatamente argomentato, con motivazione puntuale e logica. La decisione impugnata, conforme al citato enunciato laddove ha individuato nel comportamento dello S. negligenza nel coltivare il rapporto genitoriale, ed inadeguatezza nell'offrire il sostegno economico per la figlia, che indussero la madre della bambina ad intraprendere il procedimento, dando insomma causa al suo insorgere, espone con puntuale tessuto motivazionale il risultato del vaglio critico sui fatti evidenziati sul quale è per l'effetto precluso il controllo in questa sede.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 13-12-2012, n. 22952


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