13 gennaio 2013

Prova civile - contestazione della circostanza dedotta


Invero, secondo questa S.C.: "In tema di prova civile, una circostanza dedotta da una parte può ritenersi pacifica - in difetto di una norma, o di un principio che vincoli alla contestazione specifica - se essa sia esplicitamente ammessa dalla controparte o se questa, pur non contestandola in modo specifico, abbia improntato la difesa su circostanze o argomentazioni incompatibili col suo disconoscimento. Quando, invece, la mancata espressa contestazione della circostanza si fonda sull'assunto della non pertinenza del fatto dedotto al giudizio in corso, l'attore non è esonerato dall'onere di provare il fatto stesso e, in mancanza di tale prova, il ricorso alle presunzioni è rimesso alla discrezionalità del giudice di merito, il cui apprezzamento è insindacabile in sede di legittimità, se adeguatamente e correttamente motivato" (Cass. Sez. 3, n. 23816 del 24/11/2010).

Cass. civ. Sez. II, Sent., 30-11-2012, n. 21496


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