13 gennaio 2013

Cartella di pagamento - inammissibilità del ricorso


Con atto notificato il 17 marzo 2007, M.G. ricorre, sulla base di quattro motivi, illustrati anche da memoria, per la cassazione dell'ordinanza del Giudice di Pace di Roma n. del 18 ottobre 2006, che aveva dichiarato, ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 1, inammissibile il suo ricorso in opposizione ad una cartella che le intimava il pagamento di una somma a titolo di sanzione amministrativa per violazione del codice della strada, rilevando che il ricorso, essendo proponibile esclusivamente nel caso di omessa notifica dei verbali di contestazione, risultava proposto oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica del verbali medesimi, avvenuta a mezzo del servizio postale mediante consegna del plico al portiere dello stabile. Il Comune di Roma resiste con controricorso.

[...]

I motivi, da esaminarsi congiuntamente, sono fondati nei limiti di seguito precisati.

L'ordinanza impugnata ha dichiarato inammissibile, ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 1, l'opposizione a cartella di pagamento sulla base della considerazione che essa era stata avanzata oltre il termine di sessanta giorni previsto dalla legge per la impugnazione dei verbali di contestazione delle violazioni, per il cui pagamento delle sanzioni essa erano stati emanati, verbali che erano stati regolarmente notificati alla ricorrente.

Il provvedimento, così motivato, appare chiaramente adottato in violazione dell'art. 23, comma 1, della legge cit., che, in materia di opposizione a sanzione amministrativa, consente al giudice di dichiarare inammissibile il ricorso in limine litis e senza sentire le parti esclusivamente nel caso in cui egli abbia la prova certa che esso è stato proposto oltre il termine previsto dalla legge per la proposizione dell'impugnativa nei confronti dell'atto opposto (Cass. S.U. n. 1006 del 2002). Tale disposizione risulta, nel caso di specie, violata per avere il giudice di pace motivato la propria statuizione di inammissibilità non già considerando la tempestività del ricorso in relazione all'atto opposto, vale a dire alla cartella di pagamento, ma in relazione agli atti ad essa presupposti, vale a dire agli atti di accertamento delle violazioni irrogative delle sanzioni per il cui pagamento la cartella era stata emanata, finendo in tal modo per giustificare la propria ordinanza non già in ragione dell'inosservanza del termine di opposizione alla cartella, bensì in ragione dell'effetto preclusivo derivante dalla avvenuta notifica dei predetti verbali e dalla loro non opposizione.

Così ragionando egli è pertanto pervenuto a motivare l'inammissibilità del ricorso in forza di una valutazione di merito circa la sua infondatezza, disattendendo il motivo di opposizione che aveva dedotto l'illegittimità della cartella per omessa notifica dei verbali di contestazione delle infrazioni, operazione non consentita dalla L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 1, il cui ambito di applicazione è limitato alle ipotesi di mancato rispetto del termine stabilito dalla legge per l'opposizione nei confronti dell'atto impugnato.

Il ricorso va, pertanto, accolto e l'ordinanza impugnata cassata, con conseguente rinvio della causa al Giudice di pace di Roma, in persona di diverso magistrato, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 30-11-2012, n. 21500


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