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13 gennaio 2013
Ordinanza ingiunzione e verbale di accertamento
Il mezzo è manifestamente fondato.
E' pacifico in causa, risultando dalla lettura della stessa sentenza impugnata, che il ricorso in opposizione è stato proposto dal F. avverso il verbale di accertamento della violazione amministrativa, a lui notificato quale responsabile in solido con l'autore della infrazione.
Tanto precisato, il motivo merita accoglimento in quanto la L. n. 689 del 1981, che regola il procedimento relativo alla applicazione delle sanzioni amministrative, prevede che il ricorso dinanzi al giudice possa essere avanzato esclusivamente nei confronti dell'ordinanza ingiunzione e non già avverso il verbale di accertamento della violazione (artt. 22 e 23). Fa eccezione a questa regola il solo verbale di accertamento delle violazioni del codice della strada, per il quale l'art. 204 bis del relativo codice, che è norma speciale, prevede l'autonoma impugnabilità. Negli altri casi il verbale di accertamento dell'infrazione, nel sistema delineato dalla legge, è atto di per sè inidoneo a costituire titolo per la determinazione e la riscossione della sanzione, la quale è determinata dal successivo provvedimento previsto dall'art. 18 della legge, costituito dall'ordinanza ingiunzione. Ne deriva che, come questa Corte ha già più volte affermato, il ricorso giurisdizionale proposto avverso il processo verbale di accertamento e contestazione della violazione amministrativa (artt. 13 e 14 della cit. legge), prima che sia emanata l'ordinanza ingiunzione, è inammissibile (Cass. n. 19243 del 2004; Cass. n. 17674 del 2004; Cass. n. 6485 del 2000).
Il mezzo va pertanto accolto, con conseguente assorbimento degli altri motivi.
Cass. civ. Sez. II, Sent., 30-11-2012, n. 21501
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