13 gennaio 2013

Ordine di rilascio dell'immobile già assegnato al coniuge come casa coniugale.


Risulta viceversa fondato il primo motivo del ricorso incidentale, con il quale il D. ha lamentato il mancato esame, da parte della Corte di Appello, della richiesta di emissione di un ordine di rilascio dell'immobile già assegnato alla G. come casa coniugale.

Dalle conclusioni formulate dal ricorrente incidentale nel giudizio di appello, quali risultanti dalla sentenza impugnata (segnatamente p. 3) si evince infatti che il D. aveva formulato esplicita richiesta in tal senso, richiesta del tutto ignorata dalla Corte di Appello, che nulla ha stabilito al riguardo. La sentenza deve essere dunque cassata sul punto e può essere decisa nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c. atteso che la Corte territoriale ha accertato che l'immobile in questione è di proprietà esclusiva di D. A. (p. 5), per cui alla disposta revoca dell'assegnazione della casa familiare a G.E. (p. 8) deve necessariamente conseguire la restituzione dell'immobile all'avente diritto. La sostanziale reciproca soccombenza delle parti (il ricorso incidentale è stato infatti riconosciuto infondato nella parte più significativa della censura prospettata) induce infine alla compensazione delle spese processuali del giudizio di legittimità.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 03-12-2012, n. 21593


Nessun commento: