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13 gennaio 2013
Gratuito patrocinio, autonoma legittimazione e spese giudiziali
Il ricorso appare fondato alla luce della sentenza delle sezioni Unite penali di questa Corte n. 25931/08 che ha ritenuto che ancorchè "il procedimento di opposizione al decreto di pagamento attivato dal difensore, titolare di una propria autonoma legittimazione a tutela di un diritto soggettivo del tutto distinto da quello del patrocinato (o patrocinando) non sia ricompreso nell'ambito di applicabilità dell'istituto del patrocinio a spese dello Stato non può escludersi, tuttavia, che il difensore opponente possa vantare un diritto al riconoscimento degli onorari e delle spese relativi al procedimento di opposizione secondo i principi che disciplinano la materia nei giudizi contenziosi e, segnatamente, secondo quanto statuito dall'art. 91 c.p.c., commi 1 e 2, che disciplina la ripartizione delle spese giudiziali secondo il principio di soccombenza ed alla cui stregua va affermato il diritto del difensore medesimo alla liquidazione degli onorari e delle spese imputabili al procedimento in questione, sempre che la sua opposizione venga, almeno parzialmente, accolta". (Cass. pen. Sez. un n. 25931/08; Cass. civ. 17247/11). Nel caso di specie, essendo stata l'opposizione accolta dal Presidente del tribunale di Cosenza, non può contestarsi il diritto del ricorrente alla ripetizione delle spese di quel giudizio.
Il ricorso va, pertanto, accolto.
Cass. civ. Sez. I, Sent., 03-12-2012, n. 21604
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