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13 gennaio 2013
L'audizione dei minori nei procedimenti giurisdizionali che li riguardano
Nel solco della pronuncia delle Sezioni Unite n. 22238 del 2009, è stato costantemente affermato che l'audizione dei minori, nei procedimenti giurisdizionali che li riguardano, è un adempimento necessario salvo che il mancato ascolto non sia giustificato dal loro superiore interesse (Cass. 14216 del 2010 e 1838 del 2011, con specifico riferimento al giudizio sulla dichiarazione di adottabilità davanti al Tribunale per iminorenni; Cass. 17201 del 2011, in tema di sottrazione internazionale dei minori). Trattandosi di "un momento formale del procedimento deputato a raccogliere le opinioni ed i bisogni rappresentati dal minore in merito alla vicenda in cui è coinvolto", che "deve svolgersi in modo tale da garantire l'esercizio effettivo del diritto del minore di esprimere liberamente la propria opinione" (Cass. 1838 del 2011), al giudice è rimessa la duplice preliminare verifica del grado di maturità del minore, sia al fine di escluderne giustificatamente l'audizione, se necessario, sia al fine di adeguare le modalità dell'ascolto alle esigenze del caso concreto, anche delegando l'audizione ad un organo più appropriato e professionalmente più attrezzato in modo da adottare tutte le cautele e le modalità atte ad evitare interferenze, turbamenti e condizionamenti (Cass. 7282 del 2010). Tale adempimento, come precisato nella pronuncia n. 1838 del 2011 sempre in materia di procedimento rivolto alla dichiarazione di adottabilitè, non può essere considerato alla stregua di una testimonianza o un altro atto istruttorio rivolto ad acquisire una risultanza favorevole all'una o all'altra soluzione, bensì come un momento formale del procedimento deputato a raccogliere le opinioni ed i bisogni rappresentati dal minore in merito alla vicenda in cui è coinvolto.
Cass. civ. Sez. I, Sent., 04-12-2012, n. 21662
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