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31 gennaio 2013
La c.d. Legge Ponte (L. 765/67) e sopraelevazione
Il primo motivo è infondato.
Ed infatti, con riguardo alle sopraelevazioni la L. 6 agosto 1967, n. 765, art. 17, comma 1, lett. c) (cosiddetta legge ponte) prevedendo che la distanza tra edifici vicini non può essere inferiore all'altezza di ciascun fronte dell'edificio da costruire, si riferisce per la determinazione dell'altezza alla parte dell'edificio da realizzare non anche all'intero corpo di fabbrica sopraelevato, considerato l'intento del legislatore di non incidere su diritti quesiti, derivanti da una costruzione realizzata in precedenza nel rispetto delle distanze legali, in applicazione del principio secondo cui l'attività edilizia è regolata dalla legge vigente nel momento in cui essa è realizzata. Tale principio, peraltro, non comporta che in caso di successive sopraelevazioni ciascuna sia soggetta a separato computo dell'altezza, dovendo la relativa determinazione essere effettuata con riferimento a tutte le sopraelevazioni (Cass. n. 4799/92; sul principio per cui in tema di edilizia quando nel tempo si succedono una pluralità di norme regolatrici, la legittimità o meno di ciascuna attività edificatoria e le relative conseguenze vanno accertate con riferimento alla normativa vigente all'epoca della realizzazione dell'attività stessa, v. anche Cass. nn. 3771/01 e 14022/99).
Cass. civ. Sez. II, Sent., 14-12-2012, n. 23016
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