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31 gennaio 2013
Domanda proposta per la prima volta in appello e efficacia interruttiva
Ed infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, dalla quale non v'è ragione di discostarsi, la domanda proposta per la prima volta nel corso del giudizio di appello ha efficacia interruttiva della prescrizione ai sensi dell'art. 2943 c.c., comma 2, e tale effetto si protrae fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio, ai sensi dell'art. 2945 c.c., non rilevando, ai fini dell'esclusione dell'effetto interruttivo, il fatto che la domanda sia dichiarata inammissibile ai sensi dell'art. 345 c.p.c. in quanto nuova, nè il fatto che essa sia sottoscritta dal solo procuratore ad litem e non anche dalla parte personalmente (Cass. n. 255/06).
Al pari dell'atto introduttivo del giudizio, l'atto con il quale è proposta la domanda in corso di causa deve recare la sottoscrizione del procuratore ad litem del titolare del diritto prescrivendo; a differenza di esso non occorre che sia notificato; ciò perchè la pendenza della lite ne garantisce la conoscenza e non perchè l'atto non abbia natura recettizia; è fatto salvo il caso di contumacia del soggetto passivo, nel quale la domanda va notificata (così, in motivazione, Cass. n. 696/02). L'inammissibilità della domanda, da qualunque causa dipenda, non esclude l'efficacia interruttiva, che, anzi, permane pure in questo caso fino a quando non si formi il giudicato (cfr. Cass. nn. 8367/96 e 7664/95).
Cass. civ. Sez. II, Sent., 14-12-2012, n. 23017
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