06 gennaio 2013

IRAP


L'Avv. M.S. ricorre per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria di secondo grado di Bolzano 8/02/10 del 25 gennaio 2010 che rigettava l'appello del contribuente affermando la non spettanza del rimborso IRAP relativamente agli anni 2003-2007.

L'Amministrazione non si è costituita in giudizio.

Il ricorso appare meritevole di accoglimento.

Il giudice di merito ha ritenuto sufficiente per la sottoposizione ad imposta l'esistenza corrispettivi a terzi (che si esclude siano dipendenti) senza spiegare perchè queste collaborazioni darebbero luogo ad una autonoma struttura. Inoltre, in ordine ai compensi percepiti dal contribuente, come amministratore di una società, la sentenza di merito si discosta dalla giurisprudenza di questa Corte secondo cui ove il professionista operi contemporaneamente come amministratore di una società e con attività in proprio autonomamente organizzata, è soggetto ad IRAP per la parte di guadagni realizzati utilizzando la propria organizzazione (cfr. la sentenza n. 4959 del 2 marzo 2009).

Il Collegio ha condiviso la relazione.

Cass. civ. Sez. VI - 5, Ord., 28-11-2012, n. 21228


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