31 gennaio 2013

In Cassazione ricordarsi di indicare l'esatta collocazione del documento nel fascicolo della fase di merito, pena l'inammissibilità


Il motivo va dichiarato inammissibile.

La ricorrente, infatti, assume che la nota spese riprodotta nel motivo sarebbe conforme a quella depositata in sede di merito, ma non si è curata di precisare se, ed in quale esatta collocazione, essa possa essere rintracciata all'interno del fascicolo di parte o di quello d'ufficio del giudizio di primo grado.

Non risulta, pertanto, osservato l'onere, imposto dall'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 a pena di inammissibilità, di specifica indicazione del documento sul quale il ricorso si fonda, che va adempiuto indicando esattamente dove esso sia stato prodotto nella fase di merito, onde consentire a questa Corte di verificarne il tenore e il contenuto (fra molte, Cass. S.U. n. 9941/09, 28547/08, Cass. nn. 25222/011, 17952/011, 12969/011).

Cass. civ. Sez. I, Sent., 13-12-2012, n. 22944


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