20 gennaio 2013

Il contratto di viaggio vacanza "tutto compreso" (c.d. "pacchetto turistico" o package)


I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono fondati e vanno accolti, nei termini e limiti di seguito indicati.

Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, nel contratto di viaggio vacanza "tutto compreso" (c.d. "pacchetto turistico" o package disciplinato dal D.Lgs. n. 111 del 1995 -emanato in attuazione della Direttiva n. 90/314/CEE-, applicabile ai rapporti come nella specie sorti anteriormente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 206 del 2005 - c.d. Codice del consumo -: v., da ultimo, Cass., 10/9/2010, n. 19283), che si distingue dal contratto di organizzazione o di intermediazione di viaggio (CCV) di cui alla Convenzione di Bruxelles del 23 dicembre 1970 (resa esecutiva in Italia con L. n. 1084 del 1977), diversamente da quest'ultimo essendo caratterizzato dalla "finalità turistica" che ne connota la causa concreta e assume rilievo come elemento di qualificazione (nonchè relativamente alla sorte) del contratto (v. Cass., 12/11/2009, n. 23941; Cass., 24/4/2008, n. 10651; Cass., 20/12/2007, n. 26958; Cass., 24/7/2007, n. 16315), l'organizzatore e il venditore di pacchetti turistici sono ex art. 1176 c.c., comma 2 e art. 2236 c.c. tenuti ad una prestazione improntata alla diligenza professionale qualificata dalla specifica attività esercitata, in relazione ai diversi gradi di specializzazione propri del rispettivo specifico settore professionale.

Le obbligazioni professionali sono caratterizzate dalla prestazione di attività particolarmente qualificata da parte di soggetto dotato di specifica abilità tecnica, in cui il contraente fa affidamento al fine del raggiungimento del risultato perseguito o sperato.

Lo specifico settore di competenza in cui rientra l'attività esercitata richiede pertanto la specifica conoscenza ed applicazione delle cognizioni tecniche che sono tipiche dell'attività necessaria per l'esecuzione delle attività professionali in argomento.

Come in giurisprudenza di legittimità si è già avuto modo di porre in rilievo, i limiti di tale responsabilità sono quelli generali in tema di responsabilità contrattuale (v. Cass., Sez. Un., 30/10/2001, n. 13533), presupponendo questa l'esistenza della colpa lieve del debitore, e cioè il difetto dell'ordinaria diligenza.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 11-12-2012, n. 22619


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