20 gennaio 2013

Art. 180 cod. civ.


In tema di regime patrimoniale della famiglia, la disciplina dell'amministrazione dei beni oggetto della comunione legale, di cui all'art. 180 cod. civ., e segg., presuppone, per la sua operatività, che il bene sia già oggetto della comunione, e pertanto non è applicabile alla fase dinamica pregressa dell'acquisto del bene alla comunione legale (ancorchè questo, a tutela della famiglia, sia poi destinato a cadere in comunione ope legis, una volta completatosi l'effetto reale), come nel caso dell'esercizio del diritto di riscatto, che non compete perciò ad entrambi i coniugi in quanto in "regime di comunione legale dei beni, bensì a colui che ha i requisiti di legge, e cioè è proprietario e coltivatore diretto del fondo confinante (salva all'altro la possibilità, a norma dell'art. 181 cod. civ., come modificato dalla L. 19 maggio 1975, n. 151, art. 60, di ricorrere al giudice per ottenere l'autorizzazione al compimento dell'atto - nella specie esercizio del riscatto - non voluto compiere dal primo e ritenuto necessario nell'interesse della famiglia o dell'azienda comune).

Cass. civ. Sez. III, Sent., 11-12-2012, n. 22613


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