28 dicembre 2012

Vendita di "aliud prò alio"


Ciò posto, secondo questa S.C., la vendita di "aliud prò alio" configura una ipotesi di inadempimento contrattuale, diversamente dalle ipotesi di vendita di cosa affetta da vizi o mancante delle qualità promesse, che integrano la fattispecie dell'inesatto adempimento; nel primo caso al compratore spetta l'azione generale di risoluzione contrattuale per inadempimento, svincolata dai termini di decadenza e prescrizione previsti dall'art. 1495 c.c. (Cass. n. 7561 del 30/03/2006; Sez. 2, Sentenza n. 686 del 16/01/2006). Ora la qualificazione dell'una o dell'atra ipotesi è compito precipuo del giudice di merito, in base al generale principio tura novit curia, di talchè non è configuratale la pretesa violazione di legge (art. 112 c.p.c.). D'altra parte va rimarcato che l'ipotesi di cui all'art. 1497 c.c., è pur sempre compresa nella più ampia fattispecie di cui all'art. 1453 c.c., della risoluzione per inadempimento, soggiacendo solo al regine di decadenza e prescrizione stabilito dall'art. 1495 c.c. (art. 1497 c.c., u.c.).

Cass. civ. Sez. II, Sent., 21-11-2012, n. 20557


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