28 dicembre 2012

prova richiesta per l'accertamento dell'esatto confine tra due fondi


Il motivo è privo di fondamento.

Con riferimento alla prova richiesta per l'accertamento dell'esatto confine tra due fondi (art. 950 c.c., comma 2), questa Corte ha più volte avuto modo di affermare che solo la mancanza o la insufficienza di indicazioni specifiche, desumibili dai rispettivi titoli di provenienza, giustifica il ricorso ad altri mezzi di prova, rivestendo, nella relativa indagine, importanza fondamentale il tipo di frazionamento allegato ai singoli atti di acquisto ed in essi richiamato con valore negozialmente vincolante (Cass. 5-7-2006 n. 15304; Cass. 15-7-2002 n. 10234; Cass. 17-5-2001 n. 6770). In materia di regolamento di confini, pertanto, l'elemento primario di prova per l'individuazione dei confine è rappresentato dal tipo di frazionamento allegato ai contratti, che, quale elemento interpretativo della volontà negoziale, non lascia margini di incertezza nella determinazione della linea di confine tra i fondi (Cass. 1-12-2000 n. 15386). In particolare, è stato puntualizzato che le schede di accatastamento fatte redigere appositamente da un tecnico e riproducenti planimetricamente in scala, nella sua consistenza ed estensione, un immobile non ancora censito in catasto, sono, di norma, dirette ad individuare il bene compravenduto o assegnato e, pertanto, se assunte quali parti integranti dell'atto contrattuale cui vengono allegate, sono da considerare non come semplici dati catastali con valore soltanto indiziario e sussidiario, ma come fonti dei dati medesimi, come tali idonee a determinare l'oggetto materiale del negozio (Cass. 28-11-1996 n. 10611).

Nella specie, la Corte di Appello si è attenuta agli enunciati principi, avendo proceduto alla determinazione del confine tra i fondi delle parti sulla base di elementi desunti dai rispettivi titoli di provenienza (derivati dalla suddivisione dell'originario appezzamento appartenente alla comune venditrice Parco Aurora s.r.L.) e, in particolare, dalle denunce al catasto edilizio urbano fatte in data 13-12-1976 e dalle piante ad esse allegate, che, in quanto richiamate negli atti di acquisto di entrambe le parti, assumono valore negoziale vincolante per le stesse.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 21-11-2012, n. 20556


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