20 dicembre 2012

Locazione e l'art. 1263 cod. civ.


Con il primo motivo, denunciando violazione della L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 36 ed omessa o carente motivazione.

I ricorrenti censurano la sentenza di appello nella parte in cui ha dichiarato privo di legittimazione passiva l'originario conduttore.

Rilevano che, a norma dell'art. 36 cit., il conduttore che abbia ceduto il contratto di locazione non è liberato dagli obblighi derivanti dal contratto medesimo, ma rimane obbligato all'adempimento nei confronti del locatore, qualora quest'ultimo non abbia espressamente dichiarato di volerlo liberare.

Una tale dichiarazione nella specie è del tutto mancata e sarebbe stato onere del conduttore dimostrarne l'esistenza. I ricorrenti denunciano l'erroneità della motivazione della Corte di appello, la quale ha ritenuto che nella specie la responsabilità del cedente è da escludere perchè i proprietari - avendo acquistato l'immobile in data successiva alla cessione - non hanno avuto occasione di fare affidamento sulla solvibilità del cedente.

Richiamano il disposto dell'art. 1263 cod. civ., secondo cui il credito ceduto si trasferisce al cessionario, con tutte le garanzie personali ad esso inerenti, senza alcuna distinzione fra le fattispecie di cessione negoziale e di cessione ex lege e senza alcuna considerazione dell'atteggiamento o dell'affidamento del proprietario.

Richiamano altresì la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il locatore che non abbia liberato il conduttore cedente e che richieda l'adempimento degli obblighi contrattuali può agire anche contro il solo conduttore-cedente, la cui responsabilità è subordinata all'inadempimento del cessionario (Cass. n. 13927/2002).

Il motivo è fondato.

La responsabilità del conduttore cedente per l'adempimento degli obblighi derivanti dal contratto, qualora il locatore non lo abbia espressamente liberato, è dalla legge collegata alla situazione tipica, astrattamente considerata; nel senso che si vuole comunque garantire al locatore la possibilità di fare affidamento sulla responsabilità del conduttore originario, in concorso con quella del cessionario del contratto, a maggior tutela della posizione e dei diritti del locatore medesimo.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 20-11-2012, n. 20305

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