20 dicembre 2012

Distinzione tra contratto di appalto e contratto di vendita



Ora la giurisprudenza di questa Corte ha affermato in numerose occasioni che, ai fini della distinzione tra contratto di appalto e contratto di vendita, quando la prestazione consista tanto in un dare quanto in un fare, occorre avere riguardo alla volontà dei contraenti; per cui si ha appalto quando la prestazione della materia costituisce un mezzo per la produzione dell'opera ed il lavoro è lo scopo essenziale del negozio, mentre si ha vendita quando la fornitura riguarda manufatti che rientrano nella normale attività produttiva dell'imprenditore, anche se è necessario apportare modifiche di forma, misura e qualità espressamente richieste dalla controparte (S.U., sentenza 9 giugno 1992, n. 7073, nonchè, fra le altre, le sentenze 29 aprile 1993, n. 5074, 30 marzo 1995, n. 3807, e 21 maggio 2001, n. 6925). Occorre, in altre parole, valutare se sia prevalente o meno il lavoro rispetto alla materia (sentenza 24 luglio 2008, n. 20391), sulla base degli accordi intercorsi e del tipo di prestazione oggetto del contratto.

Nel caso di specie, è corretta la decisione della Corte d'appello circa la qualificazione del contratto in questione come appalto; è evidente, infatti, che la costruzione di un capannone di 8.000 metri cubi, commissionato ad un'impresa che svolge professionalmente l'attività di costruzione di prefabbricati, non può considerarsi una vendita. Un manufatto di tali dimensioni non può essere costruito ed installato come se fosse un oggetto già pronto, trattandosi di un qualcosa da realizzare "su misura" per le specifiche esigenze del committente (si veda la fattispecie, analoga, di cui alla citata sentenza n. 3807 del 1995); sicchè l'obbligazione di facere che contraddistingue il contratto di appalto assume rilevanza prevalente e decisiva rispetto a quella di dare che è tipica della compravendita.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 20-11-2012, n. 20301

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