20 dicembre 2012

La natura residuale dell'azione generale di arricchimento.


I due motivi, per l'intima connessione delle censure con gli stessi proposte, sono esaminati congiuntamente.

Essi sono fondati per le ragioni e nei termini che seguono.

Il ricorrente censura l'erronea interpretazione ed applicazione dell'art. 2041 c.c., evidenziando, da un lato, la natura residuale dell'azione generale di arricchimento, tale da giustificarne la promovibilità soltanto quando non vi è un'azione tipica sperimentabile contro l'arricchito; dall'altro l'impossibilità di ricorrere a questa azione in assenza dei tassativi requisiti normativi della sussidiarietà e del riconoscimento dell'utilitas.

La Corte di cassazione si è già pronunciata, in fattispecie analoga, con la sentenza del 26.3.2012, n. 4818, alla quale il Collegio ritiene di aderire.

In particolare deve sottolinearsi che il carattere sussidiario dell'azione di indebito arricchimento, previsto dall'art. 2042 c.c., comporta che tale azione non possa essere promossa, non soltanto quando sussista un'altra azione tipica proponibile dal danneggiato nei confronti dell'arricchito, ma anche quando vi sia originariamente un'azione sperimentabile contro persone diverse dall'arricchito, che siano obbligate per legge o per contratto (Cass. 5.7.2003, n. 11067; Cass. 27.6.1998, n. 6355).

Lo stesso requisito non è escluso dall'avere esperito, con esito negativo, altra azione tipica, qualora la relativa domanda sia stata respinta sotto il profilo della carenza ab origine dell' azione stessa (nel caso esaminato, ex contractu) per difetto del titolo posto a suo fondamento, e che l'azione di natura contrattuale esperita dal F. nei confronti dei concessionario era stata rigettata con sentenza passata in giudicato sull'inesistenza del titolo.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 20-11-2012, n. 20298

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