26 dicembre 2013

Obbligo per il giudice adito successivamente di dichiarare la litispendenza. Le SS.UU. della Cassazione si pronunciano.

La Prima Sezione di questa Corte ha, come detto, sollecitato l'intervento di queste Sezioni Unite, sulla questione se sia configurabile e possa perciò essere dichiarata la litispendenza, ai sensi dell'art. 39 c.p.c., comma 1, tra cause identiche, sul piano soggettivo e oggettivo, che pendano però in gradi diversi.

[...]

Il Collegio ritiene che al quesito proposto dalla ordinanza interlocutoria debba rispondersi nel senso che la litispendenza opera anche nel caso in cui le cause aventi ad oggetto la medesima domanda si trovino in gradi diversi e che quindi, anche in tale caso, il giudice successivamente adito debba dichiarare la litispendenza.

[...]

In conclusione, deve affermarsi il seguente principio di diritto:

"a norma dell'art. 39 c.p.c., comma 1, qualora la medesima causa venga introdotta davanti a giudici diversi, quello successivamente adito è tenuto a dichiarare la litispendenza, rispetto alla causa identica precedentemente iniziata, anche se questa, già decisa in primo grado, penda davanti al giudice dell'impugnazione".

Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 12-12-2013, n. 27846

(la sentenza per esteso nella sezione "sentenza del mese")

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