20 dicembre 2012

Impugnazione della cartella esattoriale


Il motivo è fondato.

E' principio pacifico nella giurisprudenza della Corte di cassazione che in relazione alla cartella esattoriale od all'avviso di mora emessi ai fini della riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie è possibile esperire, oltre all'opposizione di cui alla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 22, ed all'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., anche l'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c, ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo.

L'opposizione all'esecuzione, peraltro, si pone come strumento autonomo ed alternativo all'opposizione di cui alla L. n. 689 del 1981 (v. per tutte Cass.22.10.2010 n. 21793; v. anche Cass. 17.11.2009 n. 24215).

Ora, la sentenza impugnata, nella parte espositiva, da atto che l'attuale ricorrente propose opposizione all'esecuzione, convenendo il Comune di Roma, avverso la cartella esattoriale notificata il 21.7.2005 "con la quale veniva richiesta la somma di Euro 481,54 per violazioni al Codice della Strada commesse in data 23 gennaio 1996, 16 aprile 1996, 8 maggio 1996 / e 10 settembre 1996".

Si rileva ulteriormente che "dalla cartella...non risultano notificati entro il termine previsto dal D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 201 i relativi verbali e poichè alla data di ricezione del provvedimento (in oggetto) erano trascorsi più di cinque anni dalle avvenute trasgressioni, l'attrice nei propri scritti difensivi eccepiva l'intervenuta prescrizione del diritto a riscuotere la somma di Euro 481,54 ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 28, da parte del convenuto, in quanto "medio tempore" nessun atto interruttivo le veniva inviato".

E', quindi, di tutta evidenza, che - contrariamente a quanto affermato dal giudice di pace che ha ritenuto trattarsi di opposizione a cartella esattoriale con l'applicazione della L. n. 689 del 1981, artt. 22 e segg. e con la conseguente tardività dell'opposizione proposta - l'opposizione proposta dall'attuale ricorrente era, invece, da qualificarsi quale opposizione all'esecuzione, finalizzata a far valere il fatto estintivo sopravvenuto alla formazione del titolo esecutivo, della maturata prescrizione.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 20-11-2012, n. 20295

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