20 dicembre 2012

Danno biologico trasmesso iure haeredidatis: danno tanatologico


Quanto al danno biologico direttamente riconducibile alla persona del defunto (e dunque, in ipotesi, trasmesso agli eredi iure haereditatis) la sentenza impugnata si conforma al consolidato insegnamento di questa corte regolatrice (da ultima, funditus, Cass. 6754/2011) che esclude la configurabilità del c.d. "danno tanatologico" (o da morte) qualora la morte coincida sostanzialmente (come nel caso di specie: folio 6 ss. della pronuncia della corte potentina) con il momento dell'incidente.

Quanto al pregiudizio biologico iure proprio, questa categoria di danno, alla luce di un inequivoco formante legislativo, oltre che giurisprudenziale, non può che consistere in una "lesione medicalmente accertabile" della salute fisio-psichica del danneggiato, lesione che, nella specie, non è stata nè allegata nè tempestivamente rappresentata in sede di merito, se soltanto con l'atto di appello gli odierni ricorrenti sembrano essersi orientati nel senso di ipotizzare, oltre alla sofferenza morale conseguente al gravissimo lutto subito, anche traumi fisici o psichici permanenti (senza peraltro specificarne l'esatta natura: così, correttamente, la sentenza impugnata al folio 8).

Cass. civ. Sez. III, Sent., 20-11-2012, n. 20292


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