20 dicembre 2012

Filiazione


Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità (v., ex plurlmis, Cass. n. 12198 del 2012, n. 14976 del 2007, n. 6694 del 2006), la corretta interpretazione dell'art. 269 c.c., commi 2 e 4, conduce ad escludere che possa sussistere un ordine gerarchico delle prove riguardanti l'accertamento giudiziale di paternità e maternità. Il secondo comma stabilisce espressamente che la prova può essere data con ogni mezzo, con l'unico limite, indicato nel comma 4, costituito dal fatto che il quadro probatorio non può consistere nelle sole dichiarazioni della madre e nella sola esistenza di rapporti tra la madre ed il preteso padre all'epoca del concepimento. All'interno di questo perimetro, il giudice può liberamente valutare le prove, non sussistendo al riguardo limiti legali (art. 116 c.p.c., comma 1), e può trarre argomenti di prova dal contegno processuale delle parti (art. 116 c.p.c., comma 2).

Deve, pertanto, escludersi che il rifiuto ingiustificato di sottoporsi alla prova ematologica possa essere valutato solo se sia stata provata aliunde l'esistenza di rapporti sessuali tra il presunto padre e la madre naturale. In proposito, questa Corte, con la sentenza n. 6694 del 2006, ha espressamente affermato che, in tema di dichiarazione giudiziale di paternità naturale, il principio della libertà di prova, sancito, in materia, dall'art. 269 c.c., comma 2, non tollera surrettizie limitazioni, nè mediante la fissazione di una sorta di gerarchia assiologica tra i mezzi di prova idonei a dimostrare la paternità o la maternità naturale, nè, conseguentemente, mediante l'imposizione al giudice di merito di una sorta di "ordine cronologico" nella loro ammissione ed assunzione, a seconda del "tipo" di prova dedotta, avendo, per converso, tutti i mezzi di prova in materia pari valore per espressa disposizione di legge.

E la successiva sentenza n. 14976 del 2007, nel confermare integralmente il principio sopraesposto, ha aggiunto che "una diversa interpretazione si risolverebbe in un sostanziale impedimento all'esercizio del diritto di azione garantito dall'art. 24 Cost., in relazione ad un'azione volta alla tutela di diritti fondamentali attinenti allo status". Il rifiuto ingiustificato di sottoporsi agli esami ematologici costituisce, dunque, un comportamento valutabile da parte del giudice ai sensi dell'art. 116 c.p.c., anche in assenza di prove dei rapporti sessuali tra le parti, in quanto è proprio la mancanza di riscontri oggettivi assolutamente certi e difficilmente acquisibili circa la natura dei rapporti intercorsi e circa l'effettivo concepimento a determinare l'esigenza di desumere argomenti di prova dal comportamento processuale dei soggetti coinvolti, potendosi trarre la dimostrazione della fondatezza della domanda anche soltanto dal rifiuto ingiustificato a sottoporsi all'esame ematologico del presunto padre, posto in opportuna correlazione con le dichiarazioni della madre.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 19-11-2012, n. 20235


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