20 dicembre 2012

Cassazione e Consiglio di Stato: omessa pronuncia

Secondo l'orientamento espresso da questa Corte a Sezioni Unite, il ricorso avverso la sentenza del Consiglio di Stato con il quale si deduce l'omessa pronuncia sulla domanda può integrare motivo inerente alla giurisdizione, denunciabile ai sensi dell'art. 362 cod. proc. civ., solo se il rifiuto della giurisdizione sia giustificato dalla ritenuta estraneità della domanda alle attribuzioni giurisdizionali del giudice amministrativo, e non quando, come nella specie, si prospettino come omissioni dell'esercizio del potere giurisdizionale errori in iudicando o in procedendo (v. Cass. SS.UU., n. 1853 del 2009). Più in generale, è pacifico il principio secondo il quale i motivi inerenti alla giurisdizione, in relazione ai quali soltanto è ammesso il sindacato della Corte di cassazione sulle decisioni del Consiglio di Stato, vanno identificati o nell'ipotesi in cui la sentenza del Consiglio di Stato abbia violato, in positivo o in negativo, l'ambito della giurisdizione in generale (come quando abbia esercitato la giurisdizione nella sfera riservata al legislatore o alla discrezionalità amministrativa, oppure, al contrario, quando abbia negato la giurisdizione sull'erroneo presupposto che la domanda non possa formare oggetto in modo assoluto di funzione giurisdizionale), o nell'ipotesi in cui abbia violato i cosiddetti limiti esterni della propria giurisdizione (ipotesi, questa, che ricorre quando il Consiglio di Stato abbia giudicato su materia attribuita alla giurisdizione ordinaria o ad un'altra giurisdizione speciale, oppure abbia negato la propria giurisdizione nell'erroneo convincimento che essa appartenga ad altro giudice, ovvero ancora quando, in materia attribuita alla propria giurisdizione limitatamente al solo sindacato sulla legittimità degli atti amministrativi, abbia compiuto un sindacato di merito). E' pertanto inammissibile il ricorso con il quale si denunci sostanzialmente un cattivo esercizio da parte del Consiglio di Stato della propria giurisdizione, vizio che, attenendo all'esplicazione interna del potere giurisdizionale conferito dalla legge al giudice amministrativo, non è deducibile dinanzi alle Sezioni Unite (v., ex plurimis, Cass. SS.UU., n. 8325 del 2010; n. 13176 del 2006; n. 14211 del 2005).

Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 19-11-2012, n. 20220

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