20 dicembre 2012

Condominio: beni comuni installati in proprietà esclusiva


Invero, nel caso in cui, in un edificio condominiale, alcuni impianti comuni (la centrale termica, l'autoclave e l'impianto di sollevamento delle acque luride) si trovino installati nel piazzale e nei locali di proprietà esclusiva del singolo condomino, proprietario esclusivo anche della rampa, utilizzata per l'accesso con automezzi per le necessarie verifiche periodiche degli impianti e per la manutenzione e riparazione degli stessi, si ha una servitù con i caratteri della apparenza, suscettibile di costituzione per destinazione del padre di famiglia, ai sensi dell'art. 1062 cod. civ., se tale era la situazione di fatto posta o lasciata dall'unico proprietario dell'edificio allorchè, con la vendita frazionata dei piani o delle porzioni di piano, è sorto il condominio.

Del tutto fuori luogo appare il richiamo del ricorrente all'art. 843 cod. civ., atteso che qui non si è di fronte ad una limitazione legale del diritto del titolare del fondo per una utilità occasionale e transeunte del vicino che ha per contenuto la prestazione del consenso all'accesso e al passaggio, ma ad una servitù di accesso carraio attraverso la rampa, costituita a titolo originario, a carico della proprietà esclusiva del singolo condomino ed a vantaggio del condominio per il compimento, con la necessaria regolarità e frequenza, di tutte le operazioni di rifornimento, regolazione, controllo e manutenzione degli impianti comuni.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 16-11-2012, n. 20218


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