20 ottobre 2017

Patrocinio a spese dello Stato - Condizioni per l'ammissione - Determinazione del limite reddituale - Pronuncia additiva - Inammissibilità - Sollecito al Legislatore di un intervento normativo

1.– Il Tribunale ordinario di Verona, dovendo pronunciarsi nell’ambito di un procedimento di liquidazione del compenso dovuto al difensore di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 76, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A)», che prevede che, nelle controversie civili, per il calcolo della soglia oltre la quale è precluso l’accesso al patrocinio a spese dello Stato, vengano in rilievo i redditi percetti da ciascun familiare convivente, oltre quello dell’istante, mentre invece i componenti del nucleo familiare privi di reddito non incidono sulla determinazione del parametro reddituale.
2.– Nel dispositivo dell’ordinanza di rimessione il giudice ha richiesto una sentenza ablativa della disposizione censurata, da cui deriverebbe l’espunzione dall’ordinamento dell’obbligo di computare, ai fini dell’ammissione al beneficio, i redditi conseguiti dagli altri componenti della famiglia.
In realtà, la motivazione dell’ordinanza è incentrata sulla necessità di integrare il dettato normativo, così da includere, nella valutazione del presupposto reddituale, le variabili che, incidendo sulla misura astratta del parametro, ne condizionano in concreto la dimensione e il potere effettivo di spesa di cui è espressione.
Infatti, l’ordinanza di rimessione ritiene irragionevole, contrario ai doveri di solidarietà sociale e familiare, lesivo del diritto di difesa nonché del diritto alle agevolazioni in favore delle famiglie numerose (art. 31, primo comma, Cost.), il fatto che lo stato di bisogno sia apprezzato con riferimento al solo parametro del reddito percetto, senza che siano valutate anche le effettive condizioni economiche del richiedente, derivanti sia dall’entità delle entrate che dalla quantità e qualità delle uscite del nucleo familiare, sostenute in ragione del numero dei suoi componenti, dell’età e delle condizioni di salute di essi.
Sulla scorta di tali argomentazioni, considerato che la corretta individuazione del petitum richiede la lettura coordinata del dispositivo dell’ordinanza di rimessione e della motivazione (in tal senso, ex multis, sentenze n. 203 e n. 94 del 2016, n. 170 del 2013), la richiesta del rimettente va intesa come volta ad ottenere una pronuncia additiva.
3.– La questione è inammissibile.
Va osservato che il giudice a quo, nel richiedere l’integrazione della norma con una pronuncia additiva, così da ancorare il presupposto di accesso al beneficio ad un dato economico sostanziale e significativo, sollecita la considerazione del numero, dell’età e delle condizioni di salute dei familiari conviventi, ma non attribuisce a tali elementi uno specifico valore.
Il riferimento fatto dall’ordinanza di rimessione alla disciplina delle controversie transfrontaliere (decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 116, recante «Attuazione della direttiva 2003/8/CE intesa a migliorare l’accesso alla giustizia nelle controversie transfrontaliere attraverso la definizione di norme minime comuni relative al patrocinio a spese dello Stato in tali controversie»), che tiene conto della composizione del nucleo familiare, è ininfluente, rimanendo, nel caso in esame, il reddito della ricorrente comunque superiore anche al limite previsto da tale normativa.
La prospettata questione di costituzionalità così come formulata, e cioè con la previsione dell’obbligo di tenere in considerazione l’incidenza dei fattori indicati sulla capacità di spesa del nucleo familiare, è inammissibile, in quanto rimetterebbe la concessione del beneficio alla discrezionale determinazione del singolo giudice, quando invece la determinazione dei presupposti di accesso a tale provvidenza è riservata alla competenza del legislatore.
La legge è intervenuta nella regolazione di fattispecie diverse, quali il patrocinio a spese dello Stato nelle controversie civili transfrontaliere e nel processo penale; in particolare, con riferimento a quest’ultimo, questa Corte, con la sentenza n. 237 del 2015, ha ritenuto ragionevole la differenziazione della disciplina, rispetto a quella del processo civile, in ragione della diversità degli oneri economici dei diversi procedimenti che vengono in rilievo.
Sebbene l’ontologica diversità dei singoli procedimenti possa giustificare discipline differenziate, tuttavia la necessità di una concreta valutazione delle condizioni economiche, da prendere in considerazione per la concessione del beneficio, rappresenta una ineludibile istanza di giustizia.
Ed invero, l’attuale formulazione dell’art. 76, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002 considera in maniera unilaterale la composizione plurisoggettiva della famiglia, poiché attribuisce rilievo alla convivenza solo quando essa comporti un accrescimento delle capacità economiche del nucleo familiare (dovendosi computare, ai fini della determinazione della soglia di ammissione al beneficio, anche il reddito percetto dai componenti diversi dall’istante), mentre, senza una logica giustificazione, non viene in considerazione la simmetrica situazione di un reddito familiare destinato al mantenimento di una pluralità di soggetti.
Nel decidere per l’inammissibilità della questione, va comunque sottolineata l’esigenza di un intervento normativo volto a sanare l’evidente inadeguatezza dell’attuale disciplina, dando la dovuta rilevanza agli elementi idonei ad incidere sul livello reddituale richiesto per l’ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 76, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A)», sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 24 e 31, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Verona, con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Sentenza n. 219/2017 del 20/10/2017



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