19 settembre 2012

Notifica presso il procuratore costituito, anche se non domiciliatario.


"Secondo la costante giurisprudenza di questa Suprema Corte, allorchè la notificazione di un atto debba per espressa disposizione di legge, come nel caso della notificazione della sentenza, essere compiuta presso il procuratore costituito, diviene irrilevante la circostanza che tale procuratore sia o no anche domiciliatario della parte, essendo egli l'unico legittimato, e non questa, alla ricezione dell'atto medesimo, con la conseguenza che, qualora la parte si sia costituita in giudizio a mezzo di due procuratori, è valida, al fine della decorrenza del termine per l'impugnazione, la notificazione della sentenza effettuata presso uno di questi, ancorchè la parte stessa abbia eletto presso l'altro il proprio domicilio (Cass. nn. 7094/82, 3995/83, 7699/86, 5774/88 e 5759/04), sempre che il procuratore destinatario della notificazione non sia esercente fuori dal circondario e non eligente domicilio R.D. n. 37 del 1934, ex art. 82, (Cass. nn. 8169/04 e 2774/11). Norma, quest'ultima, che si applica al giudizio di primo grado, come si evince dal riferimento alla "circoscrizione del tribunale" e trova applicazione al giudizio d'appello solo se trattasi di procuratore esercente fuori del distretto, attesa la ratio della disposizione, volta ad evitare di imporre alla controparte l'onere di una notifica più complessa e costosa se svolta al di fuori della circoscrizione dell'autorità giudiziaria procedente e ad escludere un maggiore aggravio della notifica ove il procuratore sia assegnato al medesimo distretto ove si svolge il giudizio di impugnazione (Cass. nn. 13587/09 e 11486/10).

Nella fattispecie, il procuratore cui è stata effettuata la notifica della sentenza d'appello risulta esercitare la professione nel circondario di Treviso e, quindi, nel distretto della Corte d'appello di Venezia, per cui la notificazione della sentenza a lui soltanto e non anche al procuratore domiciliatario, non è d'ostacolo alla produzione dell'effetto di cui all'art. 326 c.p.c..

Conseguentemente, essendo stata notificata la sentenza d'appello l'I.3.2010 e il ricorso per cassazione il 13.1.2011, quest'ultimo risulta tardivo, per cui se ne impone la declaratoria d'inammissibilità."

Cass. civ. VI - 2, Ord., 17-09-2012, n. 15594

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