20 dicembre 2012

L'impugnazione tardiva di cui all'art. 327 c.p.c. per difetto di notifica


Per poter proporre l'impugnazione tardiva di cui all'art. 327 c.p.c., comma 2, la parte rimasta contumace è tenuta a dimostrare non solo la causa di nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio, ma anche il fatto che, a causa di quel vizio, essa non ha potuto acquisire conoscenza dell'atto e del conseguente processo.

Solo nei casi in cui la notificazione sia da ritenere del tutto inesistente la mancata conoscenza della pendenza della lite da parte del destinatario si presume "iuris tantum", ed è onere dell'altra parte dimostrare che l'impugnante ha avuto comunque conoscenza del processo (Cass. civ. S.U. 22 giugno 2007 n. 14570; Cass. civ. Sez. 5, 5 febbraio 2009 n. 2817). La notificazione è da ritenere inesistente, fra l'altro, nei casi in cui sia priva dei requisiti minimi per poter produrre un qualunque effetto, sostanziale o processuale, fra cui rientra il caso in cui la copia dell'atto sia rilasciata in luogo ed a persona che non presentino alcun collegamento con il destinatario (Cass. civ. 26 novembre 2004 n. 22293; Cass. civ. 11 giugno 2007 n. 13667. fra le tante).

Nella specie l'atto è stato indirizzato all'effettivo difensore della ricorrente, avv. Ernesto Graziani, pur se in luogo diverso da quello corrispondente al domicilio eletto per il giudizio di primo grado, ed è stato ritirato da certo D.F., qualificatosi come "collaboratore di studio" dell'avv. Graziani.

La stessa ricorrente ha ammesso che il D. aveva svolto la pratica forense presso il Graziani, pur se alla data della notificazione non frequentava più lo studio (Ricorso, pag. 9), e che all'indirizzo in Atessa, ove è stata richiesta ed eseguita la notificazione, vi era "un mero recapito telefonico" (Ricorso, pag. 5): recapito dell'avv. Graziani, è da ritenere, altrimenti la frase non avrebbe senso. Tali circostanze, unite alla dichiarazione resa da colui che ha ritirato l'atto, qualificatosi come collaboratore di studio, inducono a concludere che nella specie vi era un collegamento fra il luogo in cui la notificazione è stata eseguita e la persona del destinatario; che è da presumere che il D., pur se non più collaboratore (contrariamente a quanto ha dichiarato nel ritirare l'atto), fosse in grado di avvertire l'interessato dell'avvenuta notifica e che quindi il difensore sia venuto a conoscenza dell'atto di appello e del conseguente giudizio. La ricorrente avrebbe dovuto fornire la prova del contrario. Non avendovi provveduto, la notificazione dell'atto di appello è da ritenere regolare e l'impugnazione tardiva inammissibile.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 20-11-2012, n. 20307

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