20 dicembre 2012

La nozione di soccombenza reciproca


Peraltro - considerato che il Tribunale ha motivato la compensazione delle spese del grado con il "limitato accoglimento del gravame" - la statuizione si rivela conforme alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale tra le parti delle spese processuali (art. 92 c.p.c., comma 2) sottende - anche in relazione al principio di causalità - una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate e che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti ovvero (come nel caso di specie) anche l'accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, allorchè essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri ovvero quando la parzialità dell'accoglimento sia meramente quantitativa e riguardi una domanda articolata in un unico capo (Cass. 21 ottobre 2009, n. 22381).

Cass. civ. Sez. III, Sent., 20-11-2012, n. 20312

Nessun commento: