20 dicembre 2012

La natura e l'entità del credito oggetto dell'assegnazione si desumono dal tenore e dal contenuto dell'ordinanza di assegnazione.


Orbene, l'individuazione del credito oggetto di assegnazione è fatta nell'ordinanza di assegnazione; con questa, il giudice dell'esecuzione, valutate l'idoneità del titolo esecutivo e la pretesa del creditore (cfr. Cass. n. 5510/03 cit.), gli trasferisce il credito vantato dal debitore esecutato nei confronti del terzo pignorato, tenendo conto della dichiarazione resa da quest'ultimo. In particolare, spetta al giudice dell'esecuzione, non solo il potere- dovere di delibare sommariamente il titolo esecutivo e la correttezza della quantificazione operata dal creditore nel precetto, ma anche quello di interpretare la dichiarazione del terzo e trarne le dovute conseguenze quanto al credito oggetto dell'assegnazione (cfr., da ultimo, Cass. n. 5529/11, in tema di compensazione). La natura e l'entità del credito oggetto dell'assegnazione si desumono dal tenore e dal contenuto dell'ordinanza di assegnazione: se questa abbia assegnato un credito come sottoposto a termine o a condizione allora l'obbligo del terzo nei confronti del creditore assegnatario diventerà attuale nel momento in cui il credito sarà divenuto esigibile ovvero sarà venuto ad esistenza; se, invece, l'ordinanza ex art. 553 cod. proc. civ., abbia assegnato il credito senza alcuna limitazione, in conseguenza dell'interpretazione della dichiarazione del terzo come positiva e come riferita ad un credito certo, determinato nell'ammontare ed esigibile, il terzo pignorato sarà immediatamente obbligato nei confronti del creditore,, che potrà avvalersi di tale ordinanza (cfr. Cass. n. 3581/11).

L'ordinanza di assegnazione, pur contenendo un accertamento che si esaurisce in ambito esecutivo (cfr., tra le altre, Cass. n. 5510/03 e Cass. n. 11404/09), costituisce titolo esecutivo contro il terzo pignorato (cfr. Cass. n. 3976/03 e n. 19363/07) e vincola quest'ultimo nei confronti del creditore assegnatario (cfr. Cass. n. 17367/03), qualora non sia stata tempestivamente opposta ovvero qualora sia stata opposta e l'opposizione sia stata rigettata.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 20-11-2012, n. 20310

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