28 dicembre 2012

La mancata o incompleta trascrizione nella sentenza delle conclusioni delle parti non è normalmente causa di nullità della sentenza.


La mancata o incompleta trascrizione nella sentenza delle conclusioni delle parti non è normalmente causa di nullità della sentenza medesima, ma costituisce una mera irregolarità formale, salvo il caso in cui l'omissione abbia in concreto inciso sull'attività del giudice, comportando la mancata pronuncia sulle domande o sulle eccezioni non trascritte (Cass. civ. Sez. 2, 5 maggio 2010 n. 10853).

Nella specie la Corte di appello ha preso in esame la domanda di sospensione e l'ha respinta con la motivazione che l'esito negativo della domanda ex art. 2932 è da ritenere irrilevante in quanto "al di là della discutibile qualificazione della contestata scrittura 14.4.2002, la decisione dell'adito Tribunale di Roma sembra essere stata influenzata soprattutto dalla condotta delle parti successiva alla sottoscrizione dell'atto e dalla defatigatoria trattativa da loro intavolata in ordine alle modalità di pagamento, ininfluente a fronte della provata esecuzione dell'incarico da parte del F. ed all'accettazione da parte del S. dell'opera svolta dall'agenzia" (sentenza, pag. 4, ult. capoverso).

Non sussiste pertanto omissione di pronuncia.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 22-11-2012, n. 20585


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