Occorre rilevare che nella giurisprudenza di questa Corte si è affermato che "in tema di notificazioni degli atti processuali, qualora la notificazione dell'atto, da effettuarsi entro un termine perentorio, non si concluda positivamente per circostanze non imputabili al richiedente, questi ha la facoltà e l'onere - anche alla luce del principio della ragionevole durata del processo, atteso che la richiesta di un provvedimento giudiziale comporterebbe un allungamento dei tempi del giudizio - di richiedere all'ufficiale giudiziario la ripresa del procedimento notificatorio, e, ai fini del rispetto del termine, la conseguente notificazione avrà effetto dalla data iniziale di attivazione del procedimento, semprechè la ripresa del medesimo sia intervenuta entro un termine ragionevolmente contenuto, tenuti presenti i tempi necessari secondo la comune diligenza per conoscere l'esito negativo della notificazione e per assumere le informazioni ulteriori conseguentemente necessarie" (Cass., S.U., n. 17352 del 2009; Cass. n. 586 del 2010; Cass. n. 6846 del 2010; Cass. n. 9040 del 2010; Cass. n. 21154 del 2010; Cass. n. 6587 del 2011).
Occorre altresì osservare che nella copia notificata della sentenza impugnata risulta annotato sulla prima pagina un nuovo indirizzo del difensore domiciliatario ad istanza del quale è stata effettuata la notifica. Si legge, infatti, nella citata prima pagina, in alto a destra, che l'indirizzo dell'Avvocato Daniele Belardoni è via (OMISSIS), diverso da quello indicato nella intestazione della sentenza (via (OMISSIS)), e presso il quale è stata tentata la notificazione del ricorso non andata a buon fine.
Appare dunque evidente che la ricorrente, in luogo di sollecitare una richiesta di rimessione in termini, peraltro senza specificare con esattezza il momento in cui ha avuto conoscenza del fatto che la notificazione non era andata a buon fine, era in possesso di tutte le indicazioni per poter "riattivare" il procedimento notificatorio, senza necessità di preventiva autorizzazione da parte del giudice.
Infatti, l'istanza della ricorrente - come esattamente rilevato nel decreto con il quale si è dichiarato, da parte del Presidente della seconda sottosezione della 6^ sezione civile di questa Corte -, non essendo configurabile un autonomo potere autorizzatorio in capo al Presidente della Corte o a un suo delegato, altro effetto non produce che la sospensione del procedimento notificatorio in attesa che la trattazione della istanza venga fissata dinnanzi ad un Collegio per l'assunzione delle determinazioni del caso.
La richiesta di rimessione in termini non assolve, quindi, all'onere di tempestiva ripresa del procedimento notificatorio che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, che il Collegio condivide e alla quale intende dare continuità, grava comunque sulla parte che abbia avviato un procedimento notificatorio relativamente ad un atto per il quale siano previsti termini perentori, per l'eventualità che il detto procedimento non sia andato a buon fine per fatti non riconducibili a negligenza della parte stessa.
Nel caso di specie, deve rilevarsi che la ricorrente, non solo non ha specificato il momento in cui ha avuto conoscenza della mancata effettuazione della notificazione per essere il destinatario trasferito - elemento, questo, che non consente comunque di apprezzare la tempestività della istanza depositata il 3 settembre 2010 -, ma era stata posta in condizioni, sin dalla notifica della sentenza impugnata, di apprendere che il domiciliatario della parte cui il ricorso doveva essere notificato, aveva cambiato indirizzo, risultando questo annotato sulla prima pagina della sentenza notificata.
Non vi è dunque ragione per ritenere che la parte non potesse riattivare il procedimento notificatorio non appena ricevuta la comunicazione, da parte dell'ufficiale giudiziario, del mancato buon esito della notificazione del ricorso, mentre l'istanza di rimessione in termini per una nuova notificazione del ricorso non può essere accolta, in mancanza di alcuna indicazione circa la data di conoscenza di tale circostanza, onde poter valutare la tempestività o no della istanza stessa, non avendo tra l'altro la ricorrente neanche allegato l'esistenza di un notevole ritardo nella restituzione dell'avviso di ricevimento da parte dall'Ufficio notifiche.
Cass. civ. Sez. II, Sent., 19-10-2012, n. 18074
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