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13 novembre 2012
L'individuazione del momento dal quale decorre il termine per la costituzione dell'appellante.
La questione concernente la individuazione del momento dal quale decorre il termine per la costituzione dell'appellante nel caso in cui l'atto di appello sia notificato a più persone - e segnatamente se il termine di dieci giorni decorra dalla prima notificazione ovvero dall'ultima - è stata recentemente esaminata e decisa dalle Sezioni Unite di questa Corte, nel senso affermato dalla sentenza impugnata.
Le Sezioni Unite hanno infatti affermato il seguente principio di diritto: "Il termine per la costituzione dell'attore, nel caso in cui l'atto introduttivo del giudizio venga notificato a più persone, è di dieci giorni decorrenti dalla prima notificazione sia nel giudizio di primo grado che in quello d'appello; tale adempimento, ove entro tale termine l'attore non sia ancora rientrato in possesso dell'originale dell'atto notificato, può avvenire depositandone in cancelleria una semplice copia (cd. "velina"). L'art. 347 c.p.c., comma 1, nello stabilire che la costituzione in appello avviene secondo le forme ed i termini per i procedimenti davanti al tribunale, rende applicabili al giudizio d'appello le previsioni di cui agli artt. 165 e 166 cod. proc. civ., ma non quella di cui all'art. 171 cod. proc. civ. (concernente la ritardata costituzione delle parti), la quale è incompatibile con la previsione di improcedibilità dell'appello, se l'appellante non si costituisca nei termini, di cui all'art. 348 cod. proc. civ. Ne consegue che il giudizio di gravame sarà improcedibile in tutti i casi di ritardata o mancata costituzione dell'appellante, a nulla rilevando che l'appellato si sia costituito nel termine assegnatogli" (Cass., S.U., n. 10864 del 2011).
Cass. civ. Sez. II, Sent., 19-10-2012, n. 18073
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