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18 novembre 2012
Notifica effettuata presso persona ed in luogo non aventi alcun riferimento con il destinatario dell'atto.
Per come incontestato tra le parti (e risultante dalle emergenze documentali in atti, esaminabili anche nella presente sede in virtù della natura processuale dei vizi denunciati), la notificazione della sentenza di primo grado avvenne su istanza della signora K. T. personalmente, la quale ebbe ad eleggere un nuovo domicilio ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 330 c.p.c., senza che nè la stessa K. nè il suo precedente difensore costituito nel giudizio di primo grado (e presso il quale aveva eletto domicilio) avessero comunicato all'odierno ricorrente - garantendone la sua conoscenza legale - la cessazione del mandato "ad litem" per rinuncia o per revoca. Secondo la condivisibile giurisprudenza di questa Corte (v., ad es., Cass. n. 3016 del 1981; Cass. n. 3964 del 2008 e Cass. n. 3338 del 2009) solo la notifica della impugnazione eseguita presso il procuratore che sia stato revocato dal mandato e sostituito deve considerarsi inesistente - e come tale insuscettibile di sanatoria, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione - in quanto effettuata presso persona ed in luogo non aventi alcun riferimento con il destinatario dell'atto, giacchè, una volta intervenuta la sostituzione del difensore revocato, si interrompe ogni rapporto tra la parte ed il procuratore cessato, non essendovi più la "prorogatio" che si accompagna alla revoca senza la nomina di un nuovo difensore.
Diversamente, qualora la notifica della sentenza venga richiesta personalmente dalla parte (come verificatosi nel caso di specie) non è consentito presumere che sia intervenuta la cessazione del mandato conferito al precedente difensore perchè la parte ha, comunque, tale facoltà anche nella permanenza del mandato.
Pertanto, poichè nella fattispecie la signora K., all'atto della notificazione della sentenza di primo grado effettuata su sua richiesta personale, si era limitata solo ad eleggere un nuovo domicilio in funzione della eventuale notificazione dell'atto di appello, non per questo poteva ritenersi (come, invece, ritenuto erroneamente dal giudice di secondo grado) che fosse venuto meno ogni rapporto con il difensore che l'aveva rappresentata in primo grado, perchè solo nel caso in cui la richiesta di notifica fosse avvenuta a nome di altro difensore con indicazione del suo domicilio si sarebbe potuto presumere il conferimento di un nuovo mandato (cfr. Cass. n. 3964 del 2008 in motivazione), con la conseguenza che, soltanto in tale ipotesi, l'eventuale notificazione dell'atto di appello eseguita presso il domicilio del precedente difensore (da considerarsi ormai cessato dall'incarico) si sarebbe potuta qualificare - per i motivi precedentemente richiamati - come inesistente.
Alla stregua dei suddetti principi deve, perciò, pervenirsi all'accoglimento integrale del ricorso, con la conseguente cassazione dell'impugnata sentenza ed il rinvio della causa ad altra Sezione della Corte di appello di Roma che si conformerà al principio di diritto secondo il quale, qualora in sede di notificazione della sentenza di primo grado la parte istante personalmente si sia limitata ad eleggere un nuovo domicilio ai sensi dell'art. 330 c.p.c., comma 1, presso lo studio di un altro avvocato, la successiva notificazione dell'atto di appello nel domicilio eletto presso il difensore della parte notificante costituito in primo grado non può considerarsi inesistente, bensì affetta solo da nullità (non potendosi considerare intervenuta, in difetto di altri riscontri, la revoca del mandato al precedente n difensore e la sua effettiva sostituzione, con recisione di ogni rapporto giuridicamente rilevante della suddetta parte notificante con il medesimo difensore), con la sua conseguente sanabilità per effetto della sopravvenuta costituzione tempestiva della parte appellata.
Cass. civ. Sez. II, Sent., 16-10-2012, n. 17681
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